Acque reflue urbane, il Portogallo condannato dalla Corte Ue
[29 Gennaio 2016]
Il Portogallo è condannato dalla Corte di Giustizia europea per non aver garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di 44 piccoli agglomerati. Lo Stato – così come ha anche affermato in precedenza l’avvocato generale dell’Ue Pedro Cruz Villalón – è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271).
Secondo la Commissione la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane in una serie di agglomerati. Lo Stato doveva, dopo il 1° gennaio 2006, garantire un trattamento secondario o un trattamento equivalente per gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da tali agglomerati, nel rispetto dei valori della direttiva. E avrebbe dovuto fornire alla Commissione i risultati delle misure di sorveglianza. Ma non ha fatto niente di tutto questo. Non adempiendo ai suoi obblighi ha invece messo in pericolo l’ambiente. E ciò non può essere giustificato neanche dalle difficoltà finanziarie avvallate dallo Stato.
La direttiva sul trattamento delle acque ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. Si propone oltre di preservare gli ecosistemi acquatici, anche di preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.
Quindi impone agli Stati membri di provvedere affinché, nei termini indicati, gli agglomerati interessati sottopongano le acque reflue urbane, che confluiscono nelle reti fognarie di cui sono dotati gli agglomerati a un trattamento adeguato e affinché gli scarichi soddisfino i requisiti. Tale obbligo, però, non implica che, per poter validamente accertare che gli impianti di cui trattasi siano conformi alle prescrizioni i prelievi di campioni –in particolare quelli previsti all’allegato I, sezione D, della direttiva – si estendano su un intero anno.