Reach, modifiche sulle fibre d’amianto: in Germania e Svezia ok alla produzione fino al 2025

Aggiornate le deroghe in merito alla proibizione dell'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo

[23 Giugno 2016]

Ulteriori modifiche al Reach: riguardano la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle fibre d’amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. Ma se l’uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro il divieto non si applica fino al primo luglio 2025. Lo stabilisce la Commissione Ue, con il regolamento che va a modificate il regolamento Reach.

Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania. Il 18 gennaio 2013, conformemente all’obbligo Reach la Commissione europea ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo. L’Agenzia ha dunque messo a punto il fascicolo nel quale ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato e per l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un’applicazione migliori.

Successivamente il fascicolo è stato oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all’esame del comitato per la valutazione dei rischi (Rac) e del comitato per l’analisi socioeconomica (Seac). Il Rac ha espresso il suo parere ed è giunto alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell’altro l’esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante misure di gestione dei rischi appropriate. Il crisotilo non viene disperso nell’ambiente e quindi i vantaggi per la salute e l’ambiente derivanti da un’immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili.

Quindi, al fine di promuovere l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’Ue e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il Rac ha concordato con la proposta di modifica.

Anche il Seac si è espresso in proposito. Ha constatato che in uno stabilimento l’eliminazione delle celle contenenti amianto è prevista entro il 2025 e che nell’altro il gestore afferma che i test in corso relativi al livello di produzione con diaframmi senza crisotilo nell’attuale impianto comporteranno la completa sostituzione entro il 2025. Il Seac ha concluso che la chiusura immediata del primo impianto comporterebbe costi in termini di perdita di valore aggiunto e di posti di lavoro e ha preso atto dell’impegno del gestore del secondo impianto di cessare tutte le importazioni di crisotilo entro la fine del 2017. Dato l’obiettivo generale di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’Ue e al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il Seac ha raccomandato che la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato di diaframmi e fibre dovrebbe essere limitata alla fine del 2017 e ha concluso che la proposta di modifica dell’attuale restrizione, quale modificata dal Seac, costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione.

Dopo l’adozione di tale parere, il gestore dell’impianto nel quale è prevista la sostituzione completa entro il 2025, ha stipulato un accordo vincolante con le autorità dello Stato membro interessato al fine di garantire la graduale sostituzione dei diaframmi contenenti crisotilo con un materiale alternativo privo di amianto dal 2014 in poi e la completa sostituzione entro il 30 giugno 2025.

Del resto la decisione di esecuzione del 2013 (la numero 732) della Commissione, stabilisce che l’uso di diaframmi contenenti amianto non va considerato le migliori tecniche disponibili (Bat) e pertanto le condizioni di autorizzazione degli impianti di produzione di cloro-alcali in funzione nell’Unione devono essere aggiornate entro il 12 dicembre 2017, in modo che tali impianti non utilizzino più diaframmi contenenti amianto a decorrere da tale data. A differenza delle celle a mercurio che non sono considerate Bat in nessun caso, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che, in circostanze specifiche ed eccezionali, possono essere utilizzati diaframmi contenenti amianto in un particolare impianto per un periodo di tempo più lungo ben definito e in condizioni coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva sulle emissioni industriali (Ied), purché le condizioni e la durata dell’uso in questione siano specificati in modo giuridicamente vincolante.

Il gestore dell’impianto, inoltre, ha accettato di cessare l’importazione di fibre di crisotilo e dei diaframmi contenenti crisotilo entro la fine del 2017, tuttavia in seguito ha confermato che le importazioni sono già cessate poiché ha acquisito quantitativi sufficienti di fibre di crisotilo per gestire la transizione verso un materiale alternativo.

Comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.