Rifiuti, discariche e competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il caso Calabria
[12 Ottobre 2016]
La Regione non può sospendere il procedimento per il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale (Via) e delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) relativo al progetto di discarica di rifiuti pericolosi in attesa dell’adozione del piano regionale dei rifiuti, perché non è legittimata a farlo.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) che – con ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 7 ottobre 2016, n. 1943 – solleva la questione di incostituzionalità della legge regionale della Calabria che attribuisce tale potere alla Regione.
Per la precisione, la norma regionale della Calabria (l.r 8/2016) attribuisce all’amministrazione titolare del procedimento diretto al rilascio della Via e dell’Aia per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel suolo, il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i relativi procedimenti, qualora all’entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell’adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Secondo il Tar la norma regionale dilatando i termini procedimentali, ha inteso disciplinare direttamente la materia dei “rifiuti” e, in particolare, quella della “discariche”. Una materia che è di competenza esclusiva statale.
Fra l’altro il codice ambientale stabilisce termini certi per l’istruttoria e la definizione dei procedimenti autorizzatori, il cui superamento comporta anche l’attivazione di poteri sostitutivi così come prevede termini endoprocedimentali e di definizione del procedimento certi, dettati dal legislatore statale “nell’esercizio del monopolio normativo che gli è riconosciuto”.
Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione). E’ dunque riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. E restando ferma la possibilità da parte delle Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati, ma sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente.
Del resto la disciplina statale, stabilendo un livello di tutela uniforme nell’inento di evitare il peggioramento della tutela ambientale a livello regionale, si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza.