Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili sono “imballaggi”
[11 Novembre 2016]
I mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, come ad esempio le pellicole, i fogli di alluminio, la carta igienica o assorbente, sono “imballaggi”. Lo afferma la Corte di Giustizia europea chiamata a rispondere alla domanda del tribunale commerciale di Parigi. Una domanda che è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra la Eco-Emballages SA (eco-organismo riconosciuto dallo Stato autorizzato a concludere, con le imprese che immettono imballaggi sul mercato francese, contratti) da un lato, e una serie di società del settore cartario.
Nel gennaio del 2013, infatti, la Eco-emballages ha citato in giudizio varie società chiedendo – in base al codice dell’ambiente, che ha recepito la direttiva 94/62 nell’ordinamento francese – il pagamento da parte delle stesse dei contributi per i mandrini commercializzati a partire dal primo gennaio 2007.
Ma per le società i mandrini non corrispondo alla definizione di “imballaggio” prevista della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Innanzi tutto perché lo stesso termine “imballaggio” richiama un qualcosa che, se non avvolge, quantomeno è esterno al prodotto. Poi perchè il mandrino non contiene, non protegge e né imballa il prodotto, dal momento che costituisce non un involucro esterno, ma una componente interna dello stesso.
Così alcune società hanno invitato il tribunale commerciale di Parig ia proporre alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare se la nozione di imballaggio, come definita dall’articolo 3 della direttiva del 1994 – nel 2004 integrata da altra direttiva – comprenda i mandrini.
La direttiva ha lo scopo di prevenire e ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente. In tal modo cerca di assicurare un elevato livello di tutela dell’ecosistema, obbligando gli Stati membri ad attuare un sistema di raccolta e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, la direttiva concerne tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato dell’Unione europea e tutti i rifiuti di imballaggio. Ne consegue che – come già statuito dalla Corte – la nozione di imballaggio dev’essere interpretata estensivamente.
Per essere “imballaggio” un prodotto deve essere adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione.
Se, da un lato, il legislatore europeo prevede che tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi, dall’altro non elencata le possibili funzioni dell’imballaggio.
Comunque sia, secondo la direttiva, un prodotto per essere imballaggio deve ricadere in una delle tre categorie elencate e definite: imballaggio per la vendita, imballaggio multiplo o imballaggio per il trasporto.
La definizione di “imballaggio” è basata inoltre su alcuni criteri indicati. Per esempio sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione elencate, “fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme”.
Nel caso di specie, i mandrini, che sono articoli attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come ad esempio pellicole, fogli di alluminio, carta igienica o assorbente, corrispondono alla definizione positiva della nozione di imballaggio.
Infatti, sotto un primo profilo, sebbene sia vero che i mandrini non sono destinati a contenere prodotti, essi svolgono contemporaneamente funzioni di supporto dei prodotti flessibili e pertanto funzioni di protezione nonché di presentazione di questi ultimi. Il mandrino garantisce una protezione dall’interno al prodotto flessibile avvolto attorno ad esso, dandogli una consistenza che permette la presentazione del medesimo, facilitandone allo stesso tempo il trasporto e l’utilizzo. Il mandrino, inoltre, è un articolo “a perdere”, una volta consumato il prodotto flessibile avvolto attorno ad esso.