Pesticidi, la tutela del segreto commerciale e industriale non blocca la divulgazione degli impatti
[23 Novembre 2016]
La tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione dell’informazioni relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante. Perché queste sono informazioni ambientali.
Lo afferma la Corte di giustizia europea in due diverse sentenze riguardati richieste di accesso ai documenti in materia ambientale in parte negati dalle autorità.
Una prima richiesta è quella delle associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe per la visione di una serie di documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione sul mercato del glifosato (uno degli erbicidi più usati nel mondo sia in ambito agricolo sia nell’ambito della manutenzione degli spazi urbani e industriali). Un’altra è quella della Bijenstichting, associazione olandese per la protezione delle api, per la visione di 84 documenti riguardanti le autorizzazioni all’immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari e biocidi rilasciate dall’autorità.
In entrambe i casi vi è stata un opposizione alla divulgazione dei documenti per tutelare gli interessi commerciali. La divulgazione violerebbe il diritto d’autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
Secondo la normativa europea sul diritto all’informazione ambientale il diritto all’informazione implica che la divulgazione sia ritenuta un principio generale. Le autorità pubbliche rendono disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Ma alle autorità è consentito respingere una tale richiesta in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle.
Comunque sia, con tali pronunce la Corte ha avuto l’occasione di precisare che cosa debba intendersi per “emissioni nell’ambiente” e per “informazioni sulle – o che riguardano – emissioni nell’ambiente”.
La nozione di “emissioni nell’ambiente” include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.
La nozione non può essere distinta da quella di “rilasci” e di “scarichi” e non può neanche essere limitata alle emissioni generate dagli impianti industriali (quali le fabbriche e le centrali). E quindi copre le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo.
La Corte conferma inoltre che il regolamento e la direttiva non ricomprendono unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive, ovvero emissioni concretamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto fitosanitario o biocida sulle piante o sul suolo, ma ricomprende anche le informazioni sulle emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente.
Però la Corte esclude dalla nozione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente quelle che si riferiscono a emissioni meramente ipotetiche, come, ad esempio, dati ricavati da studi aventi l’obiettivo di analizzare gli effetti dell’uso di una dose di prodotto ampiamente superiore alla dose massima per la quale è rilasciata l’autorizzazione di immissione in commercio e che sarà usata in pratica.
Per quanto riguarda “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” la Corte afferma che tale nozione comprende le informazioni sulle emissioni in quanto tali ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni. Ma comprende anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione. Così come include i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. In particolare la nozione riguarda le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto in questione e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.