Dalla Ue ok alla Monsanto, può commercializzare soia Ogm
[15 Dicembre 2016]
Rimane valida l’autorizzazione concessa alla Monsanto Europe all’immissione in commercio di prodotti alimentari e mangimi contenenti soia geneticamente modificata: il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione di respingere la richiesta di riesame dell’autorizzazione.
Nel 2012, infatti, la Commissione ha autorizzato l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata sulla base dell’opinione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Secondo l’Autorità, infatti, la soia geneticamente modificata, nell’ambito degli usi previsti “è sicura quanto la soia convenzionale (cioè non geneticamente modificata) riguardo ai suoi effetti potenziali sulla salute umana e animale o sull’ambiente”.
Un opinione contestata da tre organizzazioni non governative tedesche: per loro la soia modificata non può essere paragonata a quella convenzionale. Ritenendo inoltre che non siano stati sufficientemente valutati i rischi tossicologici e immunologici (in particolare relativamente all’allergenicità per la prima infanzia della soia geneticamente modificata) hanno chiesto alla Commissione di effettuare un riesame interno della decisione di autorizzazione. Una richiesta successivamente respinto perché ritenuta infondata.
Per cui le tre organizzazioni si sono rivolte al Tribunale dell’Unione europea. Ma il Tribunale – che per la prima volta si muove sui poteri conferiti dal regolamento di Aarhus – a sua volta respinge il ricorso per l’annullare del rigetto di riesame e conferma la decisione.
Secondo il regolamento di Aarhus (il regolamento che stabilisce le condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale per le organizzazioni non governative) un’organizzazione non governativa, la cui richiesta di riesame è respinta, può proporre un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, proprio perché è destinataria della decisione di rigetto. Ma, secondo il Tribunale, tale organizzazione non può sollevare argomenti volti a contestare direttamente la legittimità o la fondatezza della decisione di autorizzazione all’immissione in commercio. L’organizzazione può unicamente eccepire l’illegittimità o l’infondatezza della decisione con la quale è stata respinta la sua richiesta di riesame. Però ha l’onere di fornire un insieme di elementi che suscitino dubbi sostanziali sulla legittimità della concessione dell’autorizzazione.
Comunque sia, il Tribunale rileva, in via generale, che le organizzazioni non sono riuscite a dimostrare che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di accertare che sia stata effettuata una valutazione adeguata dei rischi “al più alto livello possibile” e che la Monsanto abbia fornito dati adeguati. Esse non hanno neanche dimostrato che la violazione da parte della Commissione dell’ obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e d’impedire l’immissione in commercio di alimenti e mangimi con possibili effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente.
In altri termini le organizzazioni non sono riuscite “a suscitare dubbi atti ad infirmare la conclusione” della Commissione. Ossia non sono riuscite a intaccare l’opinione secondo la quale la composizione della soia geneticamente modificata e quella della soia convenzionale non presentano alcuna differenza significativa, sia dal punto di vista statistico sia da quello biologico. Così come non sono riuscite a smontare la convinzione per cui la valutazione della potenziale tossicità della soia geneticamente modificata è stata adeguata e il rischio allergenico relativo alla soia geneticamente modificata è stato adeguatamente valutato.