Portovesme, confermata la decisione della Commissione: l’Italia deve recuperare gli aiuti
[1 Febbraio 2017]
L’Italia è obbligata a recuperare gli aiuti di Stato concessi alla Portovesme – quasi 13 milioni di euro – sotto forma di tariffa preferenziale sulla fornitura di elettricità, in quanto tale aiuto è incompatibile con il mercato: è quanto ribadisce la Corte di Giustizia europea che con sentenza di oggi, confermando la decisione della Commissione del 2011.
La Portovesme S.r.l. – la società che produce metalli non ferrosi, tra i quali zinco, argento e piombo, nei suoi stabilimenti sardi di Portoscuso e San Gavino – dal 2014 gode di condizioni tariffarie agevolate della fornitura di elettricità, così come altre imprese produttrici o trasformatrici di alluminio, piombo, argento o zinco con sede in territori insulari caratterizzati dall’assenza o insufficienza di collegamenti alle reti nazionali del gas e dell’elettricità. Un’analoga concessione di tariffa agevolata, infatti ha riguardato anche le imprese sarde Alumix e Alcoa.
Nel 2004, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ha rimborsato alla Portovesme e alla Eurallumina S.p.A. (produttrice di allumina, materia prima intermedia ottenuta a partire dalla bauxite e impiegata per la fusione dell’alluminio) la differenza tra la tariffa dell’elettricità normalmente praticata e la tariffa preferenziale.
Un analogo rimborso, lo stesso anno, veniva concesso anche alla Alcoa Trasformazioni S.r.l. (produttrice di alluminio primario nonché acquirente, nel 1996, degli stabilimenti Alumix).
In relazione a tali rimborsi, la Commissione ha avviato, nel 2004 (per Portovesme ed Eurallumina) e nel 2006 (per Alcoa), il procedimento di verifica della sussistenza di aiuti di Stato.
Nel novembre 2009 per Alcoa ed in febbraio 2011 per Portovesme e Eurallumina la Commissione ha dichiarato gli aiuti incompatibili con il mercato comune e ha ordinato all’Italia di recuperarli presso i beneficiari.
Le tre società hanno allora chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare le decisioni della Commissione che le riguardavano. Ma il Tribunale nel 2014 ha respinto integralmente i ricorsi. Successivamente, Alcoa e Portovesme si sono rivolti alla Corte di giustizia Ue (Eurallumina si è astenuta) che ha respinto tutti e due le impugnazioni,prima quello di Alcoa e adesso quello di Portovesme.
Per la Corte, la funzione “perequativa” delle tariffe agevolate, destinate a compensare un “handicap” strutturale del territorio sardo, non esclude un vantaggio selettivo per l’impresa.
Fra l’altro il controllo degli aiuti di Stato va svolto unicamente nell’ottica di protezione della concorrenza leale e non nell’ottica della coesione economica e sociale. L’instaurazione di una concorrenza leale nel mercato interno, da un lato, e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, dall’altro, costituiscono due distinte politiche dell’Unione, tra le quali non esiste alcuna gerarchia. Quindi la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non è tenuta a far prevalere gli scopi della politica di coesione economica e sociale su quelli della politica della concorrenza.