I Parchi, oasi di riposo per pensionati?
La legge prevede il divieto di attribuire incarichi dirigenziali, in pubbliche amministrazioni ed enti controllati, a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza
Recenti nomine, ma anche diversi attuali scenari collegati alle note vicende del c.d. “Albo” dei direttori, con selezioni più o meno in atto, pretese giudiziarie e comunque astiosi rancori, ripropongono il tema della corretta applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Tale previsione (così come modificata ad opera del d.l. 24 giugno 2014 n. 90) vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse pubbliche amministrazioni.
Ciò con la precisazione per cui gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in parola sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Ma per gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità dei medesimi, la durata non può essere superiore a un anno, e non è non prorogabile né rinnovabile.
La disposizione è stata fatta oggetto di due Circolari applicative ed interpretative, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. La prima, del 4 dicembre 2014, n. 6; la seconda, del 10 novembre 2015, n. 4.
Superata, al momento, la deroga che per un breve tratto era comparsa ad hoc nel d.d.l. di riforma della legge quadro , si tratta di verificare in che modo e con quali effetti la normativa si applichi agli organi degli Enti parco.
Ovviamente, è indiscutibile che la normativa riguardi le figure di presidente, direttore e componenti del consiglio direttivo.
Lo chiarisce la Circolare n. 6/2014, descrivendo gli incarichi dirigenziali, gli incarichi direttivi, nonché le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, assoggettati alla disciplina in parola. E ciò a prescindere dalla natura giuridica del rapporto.
Il divieto riguarda qualsiasi lavoratore dipendente (e non autonomo) collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza. Con la sola eccezione per i soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, che possono concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale possono ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consente il collocamento in quiescenza a un’età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria).
Quanto all’efficacia di siffatte disposizioni, la Circolare n. 4/2015 chiarisce che «l’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015».
È sottile, ancora, ma molto chiara, la precisazione per cui, se gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile (e ciò per «consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici»), comunque tali incarichi non possono essere conferiti qualora le disposizioni vigenti prevedano una durata minima superiore all’anno.
Beninteso, ma non è una novità nascente dal d.l. 95/2012, è escluso che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
Logico ed imprescindibile corollario in iure è anche che, al fine di assicurare la continuità amministrativa, tali incarichi (dirigenziali) nemmeno possono essere conferiti se, nell’arco della durata prevista dalla legge per lo specifico incarico, viene a verificarsi il limite per il collocamento a riposo previsto dalla disciplina giuslavoristica di settore.
Se così non fosse, non troverebbe coerenza nemmeno l’affermazione, contenuta nella medesima circolare n. 4/2015, secondo cui: per gli incarichi direttivi (non dirigenziali), «rimane ferma l’applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno». Indicazione da accompagnarsi con l’altra di cui alla Circolare n. 6/2014, comunque abbastanza chiara: «rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l’amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell’incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all’incarico».
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