Importante interpretazione da parte della Provincia di Prato in merito al conferimento di rottami ferrosi ad imprese di gestione dei rifiuti
[7 Maggio 2014]
Nei giorni scorsi la Provincia di Prato ha inviato una nota a tutte le ditte che effettuano, ai sensi del D.Lgs. 152/06, attività di recupero di rifiuti di metalli ferrosi, in merito all’interpretazione normativa emersa di un precedente incontro, convocato dal Procuratore della Repubblica di Prato, con Polizia provinciale, Polizia comunale, ARPAT e Corpo Forestale dello Stato, riguardante l’attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante,
Nel documento si puntualizza che i ‘cosiddetti’ ambulanti (in altre parole le persone che con le diffusissime “Api” (o altri mezzi di trasporto) acquistano beni usati di scarso valore (rifiuti ferrosi) non possono consegnarli a centri di recupero o smaltimento rifiuti.
Pertanto, le aziende che effettuano recupero di rifiuti di metalli ferrosi, nel caso di conferimento di rottami ferrosi presso di esse da parte di soggetto non iscritto all’Albo Gestori Ambientali e privo di formulari di trasporto, anche se formalmente ricadente nella fattispecie di ambulante, concorreranno con il trasportatore nel reato di gestione illecita di rifiuti (raccolta e trasporto) e nella violazione amministrativa per il trasporto di rifiuti senza formulario.
Si tratta di una puntualizzazione molto importante, che costituisce un aiuto notevole nel contrasto al commercio illegale di questo tipo di materiali, che costituisce uno dei punti qualificanti del progetto speciale recentemente predisposto da ARPAT , su indicazione della Presidente della Regione Toscana, per “Potenziare i controlli ambientali connessi all’economia sommersa, l’elusione e l’evasione”