L’ordinanza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per tutelare la Foca Monaca a CapraiaAZ

[24 Giugno 2020]

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

  1. 1 DEL 24.06.2020

 

 

IL PRESIDENTE

 

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 del 11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/346 del 15/12/2017, con il quale è stato nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

 

visto il comma 3 dell’articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l’attività del Presidente dell’Ente Parco;

 

richiamato il vigente Statuto approvato con provvedimento n. 23 del 17 luglio 2013, successivamente ratificato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 285 del 16.10.2013;

 

considerato che nelle ultime tre settimane si sono registrate segnalazioni relativamente alla presenza di un esemplare di Foca monaca (Monachus monachus) nell’area protetta a mare dell’Isola di Capraia all’interno del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, tutelato dal citato D.P.R. 22.07.96;

tenuto conto che la Foca monaca è protetta a livello nazionale in tutti i paesi del suo antico areale nelle rispettive legislazioni per la caccia, la pesca e/o per la tutela della fauna;

visto che la specie è inclusa nelle principali convenzioni internazionali per la tutela della fauna e dell’ambiente (firmate e ratificate in Italia e nella maggior parte dei paesi del bacino Mediterraneo), che vengono di seguito riportate:

– la “Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione” o CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), firmata a Washington nel 1973, che include la foca monaca nell’Appendice I, proibendone ogni forma di commercio degli esemplari vivi o morti e di qualsiasi derivato da essi

– la “Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente in Europa” (Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), firmata a Berna nel 1979, che include la specie nell’Appendice II, proibendone ogni forma di uccisione o disturbo degli animali e sancisce la necessità di designare aree speciali per la sua conservazione

– la “Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici” o CMS (Convention on the Conservation of Mygratory Species of Wild Animals), firmata a Bonn nel 1979, che include la Foca monaca nelle Appendici I e II sancendone rispettivamente la conservazione dell’habitat e la necessità di accordi internazionali per la sua protezione;

considerato che la Foca monaca è inclusa anche nell’Allegato II del “Protocollo per le aree specialmente protette e per la diversità biologia nel Mediterraneo” (Protocol for Specially Protected Areas and Mediterranenan Biological Diversity) del 1995 all’interno della “Convenzione di Barcellona sul Mar Mediterraneo” (Barcellona Convention on the Mediterranean Sea, 1979) e che la specie è classificata come minacciata ed in pericolo di estinzione per cui necessita adeguata tutela, conservazione e gestione;

preso atto che la Foca monaca (Monachus monachus) è specie inserita nella Red List della IUCN, attualmente classificata come specie “Critically Endangered” ovvero “In Pericolo Critico” (CR), condizione per la quale la specie è considerata potenzialmente a rischio di estinzione, con assoluta priorità di ricerca e di monitoraggio;

preso atto, altresì, la Foca monaca è classificata specie prioritaria per l’Unione Europea, come codificato dalla Direttiva Habitat (92/43/EEC), inclusa nell’Allegato II (designazione di aree di speciale conservazione) e nell’Allegato IV (protezione stretta);

tenuto conto che in Italia la Foca monaca gode formalmente da lungo tempo di un regime di protezione, condizione per la quale le attività di ricerca e di monitoraggio di questa specie devono essere fortemente incrementate;

considerato che la Foca monaca rappresenta il più raro mammifero marino in Europa ed è considerata una delle specie più minacciate del Pianeta Terra, con un contingente complessivo attuale stimato in circa settecento esemplari;

visto che in ragione degli avvistamenti segnalati nel corso delle ultime settimane il PNAT ha immediatamente attivato contatti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, in modo particolare, con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha potuto certificare la presenza di un esemplare di Foca monaca (Monachus monachus) all’interno dell’area di estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, presso l’Isola di Capraia;

richiamato il Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 47 del 11.07.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda n. 30 del 26.7.2017 Supplemento n. 104;

 

considerato necessario disporre con urgenza particolari misure di tutela per la specie sopra citata nella zona indicate in cartografia, allegata e parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare nel tratto di mare già classificato come zona B, compreso tra Punta delle Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote, nella costa occidentale dell’Isola di Capraia, individuato dalle seguenti coordinate :

WGS 84 (longitude, latitude)

NE:  9.79587505, 43.01645535

NO: 9.79153374, 43.01606233

SE:  9.79885186, 43.01427913

SO:  9.79286289, 43.01403610

stabilendo che a partire dalla data odierna, 24 giugno 2020, è fatto divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo;

 

 

ORDINA

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

 

  1. di vietare, a partire dalla data odierna 24 giugno 2020, l’accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, nella zona indicata in cartografia, allegata e parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare nel tratto di mare, già classificato come zona B, compreso tra Punta delle Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote, nella costa occidentale dell’Isola di Capraia individuato dalle seguenti coordinate:

WGS 84 (longitude, latitude)

NE:  9.79587505, 43.01645535

NO: 9.79153374, 43.01606233

SE:  9.79885186, 43.01427913

SO:  9.79286289, 43.01403610

 

  1. di consentire l’accesso, nonché la navigazione e la sosta nell’area di cui al precedente punto 1 esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati dall’Ente Parco per attività di ricerca e di monitoraggio, nonché ai mezzi di soccorso e alle unità navali delle forze dell’ordine deputate alle attività di sorveglianza;

 

  1. che le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento vengano punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell’art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco;

 

  1. che le disposizioni contenute al precedente punto 3) non precludano l’irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall’art. 30 della legge n. 394/91;

 

  1. di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Reparto Ambientale Marino delle Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente, alla Direzione Marittima Toscana della Guardia Costiera, al Reparto Operativo Aeronavale Livorno della Guardia di Finanza, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, alla Regione Toscana, al Comune di Capraia Isola, all’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Capraia Isola;

 

  1. che il presente Provvedimento sia immediatamente eseguibile e venga pubblicato all’albo on line dell’Ente Parco sul sito www.islepark.it.

 

 

IL PRESIDENTE

Dr. Giampiero Sammuri