Ogm, è possibile vietare la coltivazione del mais Monsanto? A che punto è il processo Ue
[30 Marzo 2017]
La coltivazione di mais transgenico della Monsanto (MON810) può essere vietata dagli Stati membri ma solo a determinate condizioni. Secondo l’avvocato generale Bobek gli Stati possono adottare misure d’emergenza per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati solo se sono in grado di dimostrare, l’urgenza e l’esistenza di un rischio manifesto e grave per la salute e per l’ambiente.
È questo quello che l’avvocato suggerisce di rispondere alla Corte di Giustizia europea alla domanda sollevata dal Tribunale di Udine.Infatti, nel corso di un procedimento penale nei confronti di coloro che hanno piantato mais transgenico di tipologia MON810, coltivazione vietato nel bel paese, il Tribunale di Udine ha sollevato la questione alla Corte Ue. Ha chiesto, cioè, se il divieto italiano di coltivazione del MON 810 nel proprio territorio sia compatibile con il diritto dell’Unione. E quindi se sia possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.
Nel 1998 la Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio di mais geneticamente modificato MON 810. Nel 2013 il Governo italiano ha chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza per vietare tale coltivazione alla luce di alcuni nuovi studi scientifici realizzati da due istituti di ricerca italiani. Ma sulla base di un parere scientifico emesso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), la Commissione ha concluso che non vi fossero nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste capaci di invalidare le precedenti conclusioni dell’Efsa sulla sicurezza del mais MON 810. Nonostante ciò, nel 2013 il Governo italiano ha adottato un decreto interministeriale vietandone la coltivazione.
Secondo il diritto Ue a livello europeo l’autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (Ogm) è concessa caso per caso, previa presentazione di una domanda. Agli Stati membri, invece, spetta di procedere alla valutazione iniziale dei rischi connessi alla coltivazione degli Ogm.
Il regolamento del 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza “[…] quando sia manifesto che prodotti autorizzati [geneticamente modificati] […] possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente” (articolo 34).
Secondo l’avvocato tale disposto costituisce un’espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza. Proprio perché autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.
Tuttavia, l’avvocato generale Bobek ritiene che tale principio non modifichi le altre condizioni previste dal legislatore Ue. Ossia non modifichi il principio di legalità: tale principio assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali ed esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge. Non modifichi il fatto che un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. Non modifichi la diversità dei contesti in cui operano il principio di precauzione generale e l’articolo 34. Quest’ultimo a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.
Secondo l’avvocato, inoltre sull’esito delle conclusioni non può incidere il cambiamento della disciplina in materie. Nel 2015, infatti una direttiva ha cambiato il contesto normativo applicabile agli Ogm nell’Unione e nel 2016 la Commissione, sulla base di tale direttiva, ha vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, compresa l’Italia. Ma i provvedimenti sono entrati in vigore dopo il decreto italiano e riguardano ambiti diversi.
Comunque, non resta che aspettare il responso della Corte Ue.