Il pastazzo di agrumi è un rifiuto

[21 Febbraio 2017]

Il pastazzo di agrumi non è rifiuto solamente a seguito di procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione peraltro demandate a regolamenti di attuazione ancora non emanati. Lo ricorda la Corte di Cassazione penale – con sentenza di questo mese, la numero 7163 – in riferimento alla condanna per discarica non autorizzata del Tribunale di Palmi confermata anche della Corte di appello di Reggio Calabria.  La Corte territoriale, infatti ha continuato a considerare come discarica abusiva l’accumulo di agrumi, anche se l’imputata ha sempre specificato che detto materiale sarebbe stato utilizzato come cibo per animali. Quindi da considerare come sottoprodotto dell’industria agrumaria. E a tale proposito richiama l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98, grazie alla quale non vi sarebbe più giuridico spazio per considerarlo un rifiuto, ancorché proveniente dagli scarti della lavorazione degli agrumi.

Peccato, però che la disposizione prevede l’emanazione di decreto “contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti”. Decreto non ancora emanato.

Vero è che a suo tempo fu osservato che il “pastazzo di agrumi” – composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione – se non fermentato poteva non essere considerato come rifiuto. Allo stesso tempo è stato anche affermato che si applica la disciplina in materia di rifiuti, anche dopo l’entrata in vigore del Testo Unico ambientale, agli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di putrefazione, non essendo gli stessi qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione.

Peraltro, la Corte di Appello ha già puntualmente osservato che l’esclusione del pastazzo dalla nozione di rifiuto potrebbe eventualmente avvenire solamente a seguito di procedure specifiche di trattamento e stabilizzazione, peraltro demandate a regolamenti di attuazione ancora non emanati.

Del tutto correttamente, è riconosciuta la natura di rifiuto a tale materiale, esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione. Né il fatto che del “pastazzo” si cibi il bestiame ne esclude la natura di rifiuto.