Si teme non possa vedere la luce prima del 2025
Pesticidi, il nuovo Regolamento europeo è già su un binario morto?
Ecco quali sono le principali novità contenute nella proposta di Regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
[27 Gennaio 2023]
Con la Decisione n° 2572 il Consiglio europeo ha chiesto ufficialmente alla Commissione uno studio, da completarsi in sei mesi, che integri la valutazione d’impatto della proposta di regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, se del caso, una proposta di azioni di follow-up alla luce dei risultati dello studio.
In altre parole, il proposto Regolamento europeo, che avrebbe dovuto sostituire la Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi, ha subito una battuta di arresto a causa della richiesta della maggioranza dei Paesi della Ue, fra cui l’Italia, di una nuova valutazione d’impatto che tenga conto delle conseguenze della guerra russo-ucraina e dell’aumento dei prezzi dovuti alla crisi energetica.
Il Consiglio europeo prendendo atto degli obiettivi di riduzione in materia di pesticidi contenuti nella strategia «Farm to Fork», condividendo l’obiettivo della Commissione di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari, preoccupato dei possibili effetti a lungo termine della proposta di regolamento sulla sicurezza alimentare nell’Unione, ha ritenuto necessario condurre un’analisi quantitativa supplementare che rifletta la produzione agricola dell’Unione, il calo previsto delle rese risultante dal ridotto utilizzo di prodotti fitosanitari e dalle relative restrizioni, l’effetto su redditività e competitività delle piccole e medie imprese, la potenziale dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari e mangimi.
Lo studio dovrà essere prodotto e presentato quanto prima per agevolare il processo legislativo, al più tardi entro il 28 giugno 2023.
Nonostante questa scadenza, sono in molti a credere che ormai la proposta di Regolamento abbia imboccato un binario morto e che non possa vedere la luce prima del 2025. I tempi in effetti sono stretti, in quanto l’attività legislativa dell’Unione si fermerà di fatto entro la fine del 2023 nell’imminenza delle elezioni previste nella primavera del 2024.
Sono state proprio le gravi carenze nell’attuazione della Direttiva 128 sull’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari del 2009 che hanno spinto la Commissione a introdurre norme più severe tramite un Regolamento, in modo da introdurre politiche più efficaci nei singoli Stati membri per far fronte ai rischi che l’uso dei pesticidi comporta per l’ambiente e la salute umana.
Quali sono le principali novità contenute nella proposta di Regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ? Vediamone alcune.
La principale riguarda l’obiettivo di riduzione dell’uso del 50% entro il 2030 dei prodotti fitosanitari chimici e dei prodotti fitosanitari più pericolosi (artt. 4 e 5). In particolare, gli obiettivi di riduzione indicati nella proposta sono i seguenti.
- Obiettivo 1. Riduzione del 50% dell’uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici rispetto alla media del periodo 2015-2017
- Obiettivo 2. Riduzione del 50% dell’uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi rispetto alla media del periodo 2015-2017
Ogni stato membro deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei fissando all’interno del proprio ordinamento legislativo propri obiettivi di riduzione. Questi potranno essere diversi da quelli europei se si verificano alcune condizioni indicate nel regolamento stesso, che tengono conto dei progressi raggiunti o mancati da ogni stato negli anni in applicazione della Direttiva 2009/128/CE.
Per l’Italia non potranno essere fissati obiettivi al 2030 meno rigorosi di quelli europei del 50% di riduzione d’utilizzo. Infatti, stando ai calcoli con i dati di vendita dei prodotti fitosanitari europei e nazionali ad oggi disponibili, i risultati ottenuti non consentono di scendere al di sotto dell’obiettivo europeo.
A conferma di ciò, dalle notizie che si leggono, secondo una valutazione ponderata dei risultati effettuata dalla Commissione, l’obiettivo di riduzione per l’Italia sarebbe intorno al 60%.
Secondo nostri calcoli sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari forniti da Istat e Eurostat, negli anni trascorsi fra il 2011 e il 2017 l’Italia è stata più virtuosa della media europea riguardo alla riduzione d’uso e rischio di prodotti fitosanitari chimici in generale e di quelli più pericolosi, in applicazione della Direttiva 2009/128/CE.
Infatti, mentre in Europa si è registrato un aumento medio percentuale dell’8-10% di questo indicatore, in Italia si è avuta una riduzione, anche se modesta, del 6%.
L’Italia è stata invece meno virtuosa della media europea per quanto riguarda la quantità utilizzata di sostanze chimiche e di sostanze più pericolose per unità di superficie agricola. Infatti, se in Europa l’intensità ponderata di utilizzo delle sostanze chimiche nel periodo 2015-17 è stata di 22,3 kg/ha e la quantità di utilizzo delle sostanze più pericolose di 0,42 kg/ha, in Italia i valori di questi indicatori sono risultati molto più alti, rispettivamente di 55 kg/ha e 1,26 kg/ha.
Il Regolamento proposto prevede inoltre il divieto di utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario nelle aree sensibili (art. 18), rappresentate da parchi pubblici, aree sportive e ricreative, comunità in cui vivono e lavorano persone, aree utilizzate da gruppi vulnerabili, zone protette, zone di salvaguardia, siti di importanza comunitaria, zone ospiti di impollinatori a rischio di estinzione. Il divieto si estende nei tre metri esterni a queste aree, la cosiddetta area di rispetto, che ogni stato membro, se ritiene, può anche estendere. Sono ammesse deroghe per limitati periodi di tempo e in presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive.
Un’ importante e significativa novità nel Regolamento proposto prevede che ogni Stato membro debba istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (art. 26), controllarlo e monitorarlo nel tempo per garantire che ciascun iscritto non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale. Ogni utilizzatore professionale dovrà rivolgersi al consulente indipendente almeno una volta l’anno per ricevere pareri strategici sulla lotta fitosanitaria aderenti ai principi del Regolamento.
Il Regolamento prevede inoltre precisi obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata (artt. 12-15). Deve essere garantito, motivato,documentato e verificabile che sono state prese in considerazione per prima cosa misure che non richiedono l’uso di prodotti fitosanitari per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi, quindi, dopo aver monitorato gli organismi nocivi con metodi appropriati, di aver applicato metodi di controllo biologico, fisici o non chimici e, in ultima analisi, di esser ricorso a metodi chimici giustificati da un appropriato sistema di supporto decisionale o da un consulente indipendente.
Il Regolamento impone registri informativi specifici da tenere in ogni azienda a disposizione degli organi di controllo, non più cartacei ma elettronici (art. 16). A livello europeo si sta lavorando per avere disponibile quanto prima un modello unico da applicare in ogni stato membro. I registri elettronici relativi alla difesa integrata e all’uso di prodotti fitosanitari contengono il nome del consulente indipendente, le date e il contenuto dei pareri ricevuti, tutte le informazioni circa le misure o gli interventi preventivi, i dati riguardanti ogni applicazione di un prodotto fitosanitario. È previsto anche un registro elettronico delle attrezzature per l’applicazione impiegate per uso professionale (art. 33).
È previsto nel Regolamento che le autorità competenti condividano, in forma anonima, i dati raccolti dai registri con le autorità nazionali competenti incaricate dell’attuazione delle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro acque) e (UE)2020/2184 (direttiva acque potabili) al fine di stabilire un collegamento incrociato tra tali dati e i dati di monitoraggio della qualità dell’ambiente e delle acque (anche sotterranee), per favorire l’individuazione, la misurazione e la riduzione dei rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari.
Le autorità competenti dovranno inoltre garantire l’accesso ai registri alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.
Questi ultimi provvedimenti sono molto importanti per le Agenzie Ambientali, deputate al monitoraggio delle acque, che potranno disporre di informazioni utili per progettare in modo più efficace ed efficiente le proprie attività di controllo ambientale.
Attualmente le statistiche disponibili riguardano i dati annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e periodicamente i dati di utilizzo a campione per specifiche colture. Istat ricava i quantitativi di vendita dei prodotti fitosanitari da informazioni che richiede e riceve dalle ditte produttrici. Purtroppo, a causa di ragioni legate alla segretezza statistica, i dati raccolti da Istat vengono restituiti solo in forma aggregata e non, come sarebbe certamente più utile, soprattutto per chi è deputato al controllo, per singola sostanza. Trattandosi, in ultima analisi, di dati utili per la protezione ambientale sarebbe preferibile una maggiore trasparenza.
di Alessandro Franchi e Michele Lorenzin, per greenreport.it