Riceviamo e pubblichiamo

Pesticidi, in Italia c’è ancora scarsa trasparenza sul loro utilizzo

Conoscere quanto, quando e dove si utilizzano i prodotti fitosanitari a partire dal registro dei trattamenti aziendale sarà purtroppo un’impresa lunga e difficoltosa

[17 Febbraio 2023]

Ha destato un certo scalpore l’analisi diffusa a fine gennaio dall’Umweltinstitut, una organizzazione ambientalista bavarese, querelata e poi assolta nel 2022 per aver screditato le mele di produzione altoatesina, sui dati ricavati dai registri di trattamento fitosanitario di oltre 680 aziende agricole della Val Venosta, che comparivano negli atti processuali.

Alcuni commentatori hanno affermato di trovarsi di fronte a: “una banca dati dal valore unico, visto che a livello europeo non esiste trasparenza sull’uso dei pesticidi”. Altri ancora: “L’uso dei pesticidi tossici in agricoltura è coperto dall’assoluta mancanza di trasparenza, per questo «non ha precedenti in Europa» l’analisi diffusa a fine gennaio”.

C’è voluta una lite giudiziaria, per portare all’ attenzione del pubblico la poca trasparenza e la difficoltosa disponibilità di informazioni in tema di utilizzo di pesticidi nel nostro paese.

Il registro dei trattamenti, che ogni azienda agricola è tenuta a compilare con i dati di impiego dei prodotti fitosanitari, vede la luce in Italia con il DPR 24 maggio 1988 n 236, Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. A quel tempo i prodotti fitosanitari si chiamavano ancora presidi sanitari.

È bene ricordare che il provvedimento in questione aveva carattere ambientale e di tutela della salute. Le finalitào riginali del registro dei trattamenti sono preventive, come recita testualmente l’articolo 15 comma 1 del DPR: “Ai soli fini  dell’elaborazione  dei  programmi  di  prevenzione mirata  alla  tutela  della  salute  dell’uomo,   degli   animali   e  dell’ambiente naturale le ditte intestatarie delle  registrazioni  di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli  speditori  e  gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti  ad  annotare  su  apposite schede i dati relativi alla vendita o all’utilizzazione dei  prodotti stessi”.

Il registro nasce quindi come strumento a disposizione della autorità di controllo per realizzare i propri “programmi di prevenzione” mirati alla tutela della salute e dell’ambiente.

I registri non furono bene accolti dal mondo agricolo e non solo da quello, tant’è che si susseguirono numerosi rinvii di adozione negli anni successivi. Soltanto a partire dal 30 aprile 2001, dopo ben 13 anni, furono infine resi obbligatori.

Il Regolamento CE/1107/2009(che abrogava la direttiva 91/414/CEE) ne confermò l’obbligatorietà; l’ articolo 67, prevede che i dati contenuti nei registri possano essere forniti all’ autorità competente soltanto su richiesta. Eventuali terze parti interessate possono accedere alle informazioni ivi contenute soltanto facendo richiesta all’autorità competente.

Con D. Lgs. 150/2012Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, la tenuta del registro dei trattamenti viene confermata.

E arriviamo ai giorni nostri. Il regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi recentemente proposto in sede europea, la cui approvazione è stata rimandata come abbiamo riferito in una precedente nota, introduce, finalmente, il registro dei trattamenti elettronico, uno strumento, aggiornato ai tempi, in grado di elaborare e mettere rapidamente a disposizione per via digitale i dati alle autorità competenti, comprese quelle incaricate dell’attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee (articolo 16 comma 5).

La Commissione europea è in procinto di adottare un modello di registro elettronico unico, che si dice possa diventare obbligatorio a partire dal 1°gennaio 2026.

I tempi come si vede sono lunghi e prima che il sistema possa funzionare probabilmente passeranno ancora diversi anni, senza escludere che qualcuno, nel frattempo, metta i classici “bastoni fra le ruote”. Conoscere quanto, quando e dove si utilizzano i prodotti fitosanitari a partire dal registro dei trattamenti aziendale sarà purtroppo un’impresa lunga e difficoltosa.

Ci sarebbe una strada sicuramente più breve, anzi già tracciata, per ottenere informazioni circa l’utilizzo dei prodotti fitosanitari sul proprio territorio, ad esempio nella propria regione o nella propria provincia. Non si tratta di dati reali di utilizzo, ricavabili soltanto dai registri di trattamento, ma di dati  molto vicini a questi per approssimazione. Si tratta in questo caso dei dati di vendita forniti per legge dai rivenditori di prodotti fitosanitari autorizzati presenti sul territorio.

L’articolo 16 del D. Lgs. 150/2012 (prima ancora il DM 217/1991) prevede infatti  che  i rivenditori di “prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di  ciascun  anno  solare,  in  via telematica  al  Sistema  informativo   agricolo   nazionale   (SIAN), o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita all’utilizzatore finale. I  risultati  dei  dati  elaborati  dal  Sistema  informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  entro  il  mese  di dicembre di ogni anno.”

Le pubblicazioni dei riepiloghi dei dati di vendita sul SIAN sono però ferme al 2012. Da oltre 10 anni il sito non viene aggiornato e di questa mancata pubblicazione non se ne conoscono le ragioni. Un importante canale informativo sulla vendita dei pesticidi sul territorio risulta da tempo oscurato. Sembra evidente che un preciso obbligo di legge non venga rispettato.

Quello che stupisce è soprattutto il fatto che nessuno protesta, almeno pubblicamente. Non lo fanno due Ministeri interessati (Salute e Ambiente), non lo fanno le Regioni, non lo fa il Sistema delle Agenzie Ambientali. Eppure questi dati sarebbero utili, oltre che necessari, per chi progetta ad esempio il monitoraggio ambientale delle acque.

Non è un caso allora che, nel Rapporto Pesticidi 2022 di ISPRA si avverta “Persistono disomogeneità sull’efficacia delle indagini regionali che impongono particolare attenzione nella lettura del dato di monitoraggio nazionale”, come abbiamo riferito in una precedente nota.

di Alessandro Franchi e Michele Lorenzin, per greenreport.it