Riceviamo e pubblichiamo
Ambiente e “tenuità del fatto”, cosa cambia
[10 Aprile 2015]
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 sulla “tenuità del fatto” costituisce, a mio avviso, un passo indietro anche nella tutela penale dell’ambiente. Vi è il rischio che tale norma rappresenti di fatto una specie di silente ed improprio “condono anticipato” permanente e preannunciato applicabile da oggi in poi per tutta una serie di reati di settore.
Va ribadito il concetto che, soprattutto nel campo ambientale, non basta leggere le norme sulla carta, ma si deve poi valutare la contestualizzazione dell’effetto di quelle norme sulla realtà pratica quotidiana. La norma va calata nella realtà oggettiva delle cose concrete, e la realtà oggettiva delle cose concrete nel campo della tutela ambientale ha delle caratteristiche specifiche che rendono particolarmente preoccupanti le potenziali conseguenze quotidiane di questa novità normativa.
Siamo al cospetto da decenni di una legislazione assolutamente inadeguata, basata troppo spesso su reati di tipo contravvenzionale spesso oblazionabili e altrettanto spesso rappresentati da norme di pura forma e non di sostanza.
Siamo di fronte ad una situazione normativa di “common law” di fatto dove per supplire alla cronica carenza normativa di pura facciata si è dovuto intervenire con i “reati satelliti” applicati forzatamente da altre fonti normative del tutto estranee al campo ambientale. E recentemente le cronache giudiziarie ci hanno dimostrato l’implosione endogena di alcuni tra i più importanti “reati satelliti” (tra i quali il c.d. “reato di disastro ambientale innominato”) che hanno dimostrato alla fine la loro totale inapplicabilità al settore in questione con la creazione dell’ulteriore buco nero disciplinatorio e sanzionatorio.
Siamo di fronte ad una mai sopita tendenza a considerare ancora i reati ambientali come “illeciti i minori”, con un retaggio culturale che trova radici profonde negli anni ‘70.
Siamo di fronte ad una realtà criminale organizzata diffusa su tutto il territorio nazionale che sta creando smaltimenti illegali di rifiuti tossici e pericolosi in ogni forma e in ogni luogo, con effetti devastanti sulla salute pubblica a livello di insorgenza di malattie tumorali e leucemiche che assumono la forma di una vera e propria epidemia sociale.
Ed a fronte di tutto questo cosa fa il nostro legislatore?
Mentre sta per varare un pacchetto di presunti delitti ambientali sui quali abbiamo già espresso (e confermiamo) le nostre decise critiche – soprattutto per il fatto che nella realtà concreta delle cose tali nuove forme di reato saranno veramente scarsamente applicabili con il rischio di restare solo sulla carta – contestualmente va ad azzerare di fatto il già tenue e scarsamente efficace sistema penale della tutela dell’ambiente con il decreto sulla “tenuità del fatto”.
La realtà concreta delle cose e che esaminando il calcolo della pena nella previsione di questo decreto rientrano praticamente tutti i reati ambientali, salvo alcune rarissime eccezioni.
Vi è il rischio di un sostanziale ritorno all’ancestrale concetto degli “illeciti i minori” degli anni ‘70. Esistono già da tempo latenti su tutto il territorio nazionale spinte culturali tese a considerare gli illeciti ambientali come reati marginali; e questo decreto dà ossigeno a tali tendenze. Prendono oggi nuovo vigore anche le antiche tendenze suoi cosiddetti “reati cartolari” che da molti sono considerati reati di pura forma e non di sostanza. E tra questi primeggiano il reato di mancata iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ed i già scarsi reati connessi al formulario di identificazione dei rifiuti. “Pezzi di carta” le cui violazioni non meritano da tempo secondo alcuni una sanzione penale. “Pezzi di carta”, invece, che sono rappresentativi di forti realtà criminali che fioriscono proprio sulla base di queste violazioni apparentemente solo cartolari. E prenderanno nuovo vigore anche le furbate storiche. Si pensi alla intelligente strategia di intestare a terzi estranei il veicolo utilizzato per trasporti e traffici di rifiuti senza iscrizione all’Albo e senza formulario; con questo espediente si riesce a ottenere in restituzione il mezzo dopo poche ore, aggirando la fondamentale norma sulla confisca obbligatoria; anzi, in alcuni casi si riesce perfino ad evitare direttamente il sequestro su strada. In una realistica applicazione a tappeto dei principi del decreto sulla “tenuità del fatto”, questo delicatissimo settore sarà soggetto ad una vera e propria Caporetto sotto il profilo giudiziario.
Il comun denominatore culturale è che andremo ad evitare “reati bagatellari”, cioè quelli che non destano allarme sociale. Va di moda usare questo termine. Nel vocabolario Garzanti il termine “bagatella” è indicato come “inezia, cosa da nulla”; nel vocabolario on line Corriere della Sera è indicato come “cosa di poco conto, inezia”, il termine genetico francese “bagatelle” nel Dizionario Larousse è tradotto come “sciocchezza”. Ecco, dunque, che anche a livello terminologico ed emotivo il salto, in negativo, è progressivamente compiuto. I reati ambientali rischiano in gran parte di essere considerati cose da nulla, trascurabili. E meritevoli di non essere puniti.
Va sottolineato che la “tenuità” non prevede un principio che attesti l’innocenza dell’imputato, ma esattamente e paradossalmente il contrario: si tratta di un reato accertato, commesso da un soggetto che però non si ritiene punibile poiché ricade nelle tipologie e nei requisiti indicati dal testo avente forza di legge. Tutto è rimesso caso per caso alla valutazione discrezionale della giurisprudenza. Tale discrezionalità giurisprudenziale , di fatto a tutto campo nella lettera del testo in questione, per forza di cose andrà a creare – seppur involontariamente – un forte rischio di disparità di trattamento tra cittadini e imprese che vedranno dipendere l’esito della denuncia o del processo dalla valutazione (e dunque anche dai parametri specifici di sensibilità di valutazione) dell’inquirente e del giudicante in ordine alla “tenuità del fatto”. E potremo avere che in uffici giudiziari diversi lo stesso fatto può essere valutato come “tenue” ed in altri uffici giudiziari no. Questo influirà non solo su criteri di equità di allineamento per il trattamento dei singoli cittadini, ma per le imprese (considerando anche gli effetti della nuova normativa sulle conseguenze per le imprese stesse in ordine ai reati ambientali commessi da soggetti apicali nell’interesse e vantaggio dell’’azienda) si potranno aprire scenari insoliti su problemi di concorrenza secondo le diverse valutazioni giurisdizionali in ordine alle stesso fatto (“tenue” o no come valutato diversamente a parità di condizioni dinamiche e fattuali in zone diverse…).
Il punto fondamentale sopra espresso (la “tenuità” non prevede un principio che attesti l’innocenza dell’imputato, ma esattamente e paradossalmente il contrario: si tratta di un reato accertato, commesso da un soggetto che non si ritiene punibile poiché ricade nelle tipologie e nei requisiti indicati dal testo avente forza di legge) non va sottovalutato, perché vi è il rischio di un attestazione giurisprudenziale diffusa che vada a “legittimare” sul territorio una serie di azioni che, fino ad oggi illecite e punite, da domani potranno essere valutate (ecco il paradosso) sempre e comunque illecite, ma non punibili. Attenzione alle conseguenze… Si può andare a “legittimare” di fatto comportamenti illeciti che restano illeciti (e dunque di disvalore sociale) ma per i quali chi li commette sa già che non sarà punito… Provate ad applicare questo concetto alla realtà concreta dei reati ambientali in alcuni settori ed in alcune aree, e vedrete il risultato pratico e quotidiano…
La “non abitualità” richiesta porterà certamente ad incrementare quel fenomeno già attivo e ben collaudato da parte della criminalità organizzata per utilizzare “sul campo” soggetti sfruttati solo per essere esposti al delinquere come fasce sociali deboli; un vero e proprio tripudio procedurale per queste furbe strategie fino ad oggi contenute, ma da che oggi trovano sponda fertile per essere migliorate ed adattate alla estrema flessibilità della nuova norma.
Le strategie da tavolino per chi delinque in questo settore, fino ad oggi applicate in modo artigianale e con alterne fortune, hanno trovato un punto di riferimento manualistico insperato e fertile. La prevenzione a questo punto non serve più a nulla e diventa un atto di volontariato sociale.
Si potevano seguire altre strade per ridurre i carichi processuali inutili. Come decriminalizzare direttamente singoli comportamenti ed azioni in modo selettivo. Oppure si poteva potenziare la procedura dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con un iter ulteriormente semplificato in presenza di fatti di particolare tenuità. Si è invece scelto un criterio massivo e trasversale, estendendo la non punibilità per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; questo di fatto e nel concreto quotidiano significa estendere in modo rilevantissimo il criterio discrezionale di intervento del giudice, con potenziale pregiudizio per la eguaglianza di trattamento tra imputati del medesimo reato, in relazione alla diversa sensibilità del giudicante e alla mutevole valutazione di elementi che il legislatore ha espresso in modo molto generico e flessibile, in modo che può rientrarci tutto ed il contrario di tutto. Una vera e propria lavagna bianca sulla quale la versa sfida sarà poter ottenere una giurisprudenza nel settore ambientale che sappia fare un attento e prudente utilizzo di uno strumento altrimenti capace di rafforzare il senso di inadeguatezza della tutela penale del territorio, già male endemico del nostro sistema legislativo.
di Maurizio Santoloci, Diritto all’Ambiente
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