Da Tari a Tarip, come cambia la riduzione per il produttore di rifiuti assimilati avviati a recupero
[12 Novembre 2018]
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013, ed entrata in vigore il giorno 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che è entrato in vigore il 27/12/2013, ha istituito, mediante il comma 639 del proprio articolo 1, l’imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegatoall’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC sicompone dell’imposta municipale propria (IMU), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della TARI è stata formulata in perfetta linea di continuità con le previgenti norme in materia di tassa sui rifiuti.La legge 147/2013 dispone, a tale proposito:
“641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.”
La riduzione della TARI per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a recupero
Inoltre, nel testo originario della norma, era presente il seguente comma:
“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
Tuttavia, nella medesima legge, era presente anche il comma 661, il quale disponeva che:
“ Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato alrecupero”.
Dunque ci si trovava di fronte a due disposti della medesima legge, cioè i commi 649 e 661, i quali riportavano disposizioni tra loro certamente contraddittorie ed incompatibili, pur avendo ad oggetto la medesima fattispecie giuridica, e cioè i “rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”.
Infatti, sulla base del disposto del comma 649, il comune aveva la mera facoltà di prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della parte variabile della TARI proporzionali alle quantità che “i produttori di rifiuti assimilati dimostrino di avere avviato al recupero.”, mentre il comma 661 disponeva, in maniera secca, che il produttore di rifiuti assimilati non doveva versare alcuntributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che egli dimostri di aver avviato al recupero.
La circolare del Ministero dell’Ambiente
In un primo tempo è stato il Ministero dell’Ambiente, con circolare 13 febbraio 2014, n. 1, a cercare di risolvere il problema della contraddittorietà delle due norme sopra esposte, nel modo seguente:
“649. […] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
“661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”
Il contrasto del disposto normativo nasce dal mancato coordinamento del testo nel corso dei lavori parlamentari finalizzati alla definizione dello stesso.
Il Parlamento infatti, con l’introduzione del comma 649, ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministro Orlando, in attesa di un chiarimento normativo, ha inteso “dare la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, come si legge nella circolare, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .
Dunque, in un primo tempo, l’interpretazione ministeriale ha avallato il principio della mera discrezionalità nei Comuni nel mantenimento di una riduzione tariffaria relativaalle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”
L’intervento del legislatore
Successivamente è invece intervenuto il legislatore che ha provveduto a modificare l’originario disposto della legge 147/2013 , in maniera opposta rispetto all’interpretazione ministeriale sopra cit., mediante il disposto di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, il quale ha, da una parte, abrogato il disposto di cui al comma 661 cit., e dall’altra riformato il comma 649, che dispone ora:
“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.
Dunque il legislatore, con il nuovo disposto del comma 649, ha imposto ai comuni di disciplinare con proprio regolamento le riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Il disposto della legge è inequivoco: i comuni sono obbligati a prevedere tali riduzioni, pena l’evidente contrasto tra il Regolamento TARI e la legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale determina l’illegittimità del Regolamento nelle parti contrastanti con le norme imperative di legge.Le modifiche sopra esposte apportate alla legge 147/2013 sono entrate in vigore il giorno 06/05/2014.
La TARIP
Si deve inoltre rilevare che i commi667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 hanno disposto che:
“667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
“668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ”
Tali commi costituiscono il presupposto per l’applicazione della c.d. Tariffa Puntuale (TARIP), alternativa alla TARI, basata sulla misurazione (a peso o a volume), cosiddetta puntuale, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti al pubblico servizio.
La Tariffa Puntuale ha trovato concreta applicazione nel Decreto 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’Ambiente e contenente “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” (pubblicato, nella GU del 22 maggio 2017). Si deve però rilevare che sono legittimi anche i Regolamenti comunali TARIP precedenti l’entrata in vigore del DM 20 aprile 2017, purchè rispettosi dei presupposti di legge sopra esposti.
Anche se la TARI e la TARIP sono sistemi parzialmente alternativi, non si deve dimenticare che i principi fondamentali fissati dalla legge 147/2013 valgono sia per la TARI che per la TARIP e, tra questi, rimane indubbiamente in vigore quanto previsto dal comma 649 della legge 147/2013 , ed in particolare quanto disposto dal comma secondo, in base al quale:
“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”
Ovviamente, in relazione al nuovo metodo di calcolo della tariffazione per ciascuna utenza , la percentuale di riduzione della TARIP relativa all’avvio a riciclo di rifiuti speciali assimilati da parte del produttore potrà essere inferiore rispetto ai sistemi TARI, anche se la riduzione della quota variabile del tributo deve comunque essere “proporzionale” alle quantità di rifiuti speciali assimilatiche il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.
Conclusioni
Si deve conclusivamente rilevare che, laddove i comuni che siano passati legittimamente alla TARIP abbiano omesso di disciplinare, nei propri regolamenti, le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, allora quei regolamenti risulterebbero illegittimi nella parte in cui non prevedono tale riduzione e sarebbero impugnabili innanzi al TAR competente per luogo (nei termini previsti dalla legge), così come sarebbero impugnabili le singole cartelle della TARIP prive della riduzione sopra esaminata, qualora dovuta per legge.