Inquinamento acustico, il traffico non giustifica un’ordinanza contingibile e urgente
[3 Maggio 2016]
In caso di inquinamento acustico il traffico veicolare sulla strada provinciale non giustifica l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente dell’organo competente, perché non si tratta di una situazione eccezionale.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia – sentenza n. 825 – in riferimento alla questione sollevata da un singolo cittadino residente nel Comune di Peschiera Borromeo. Un cittadino che chiede alle Autorità competenti, Comune e Città Metropolitana di Milano, realizzare azioni e misure volte a risolvere il problema dell’inquinamento acustico. Di quell’inquinamento derivante dal traffico veicolare sulla Via Liberazione, quale strada alternativa alla strada provinciale Paullese, non essendo presenti strutture di mitigazione e riduzione del rumore.
E’ la legge nazionale che attribuisce alle Autorità competenti (il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri) la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di arginare l’inquinamento acustico, ossia quel “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Il presupposto per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem è la sussistenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte – come specifica la norma – con misure di carattere temporaneo. La norma non ritiene sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale. Una situazione che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, dato che la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A rimarcare ciò la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.
Quindi nel caso di traffico veicolare tali presupposti non possono sussistere. Non si tratta di una situazione eccezionale, posto che il traffico veicolare sulla S.P. Paullese rappresenta una situazione “ordinaria” del sistema viabilistico provinciale e regionale. E le misure da realizzare non potrebbero avere il carattere della temporaneità, perché si tratta di contenere una costante e perpetua fonte di inquinamento acustico.