Le acque emunte in disinquinamento della falda sono rifiuti liquidi
[20 Giugno 2016]
Le acque che vengono reimmesse nei corpi recettori dopo l’operazione di risanamento sono rifiuti liquidi, quindi la normativa a loro applicabile non è soltanto quella dedicata alle acque reflue industriali, ma anche quella relativa ai rifiuti. Lo afferma il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) – con sentenza di questo mese, la numero 347 – in riferimento alla questione della messa in sicurezza e la successiva bonifica del sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti.
Il sito del Basso Bacino Fiume Chienti è interessato dalla presenza di numerose aziende del settore calzaturiero, che utilizzano composti organoalogenati per il lavaggio di fondi di calzature in poliuretano. I rifiuti di tali processi, classificati come pericolosi, sono stati sversati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda attraverso pozzi. Gli inquinanti, costituiti prevalentemente da tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, hanno contaminato una vasta area in sinistra idrografica del fiume Chienti, (Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle), un’area più limitata in destra idrografica, limitatamente agli ultimi 2 km della foce del fiume (Comune di Porto Sant’Elpidio) ed un’area più ristretta, la cui estensione è da definire, in destra idrografica del fiume (Comune di Sant’Elpidio a Mare).
Ma l’azienda produttrice di suole per calzature proprietaria dell’area e destinataria del provvedimenti di messa in sicurezza e di bonifica contesta tali decisioni, perché emessi senza adeguata istruttoria volta ad individuare il responsabile e la provenienza dell’inquinamento (soprattutto in ordine allo stato della falda di proprietà pubblica la cui bonifica non compete ai soggetti privati). Un inquinamento che – a detta dell’azienda – è di tipo diffuso e risalente agli anni 70, pertanto non imputabile agli attuali operatori economici perché le acque emunte non possono essere considerate rifiuto liquido.
Il legislatore italiano disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte: ciò però non toglie che le acque sottoposte a tale disciplina siano escluse da quella dei rifiuti liquidi. Il catalogo europeo dei rifiuti (codice Cer) individua tali acque come rifiuti liquidi. I codici 19.13.07 e 19.13.08 parlano infatti di “rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose”. Del resto l’individuazione del regime normativo concretamente applicabile non può non tenere conto della particolare natura dell’oggetto dell’attività posta in essere.