Quali professionalità per la “nuova” Valutazione di impatto ambientale (Via)?

L’analisi di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia

[10 Agosto 2017]

È stato recentemente pubblicato il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 con il quale viene formalmente recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2014/52/CE, che aveva apportato significative modificazioni alla direttiva 2011/92/CE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale; uno dei focus della nuova norma europea riguarda la qualità della procedura, richiamata sia nei “considerato” (… modificare la direttiva 2011/92/CE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale … i dati e le informazioni fornite dal committente … siano completi e di qualità sufficientemente elevata. Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione di impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti) che nel nuovo articolato, in particolare nell’articolo 5 (Al fine di garantire che i rapporti di valutazione di impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; (b) l’autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione di impatto ambientale …).

Orbene, nello “Schema di decreto legislativo” circolato fino a prima della definitiva pubblicazione sulla GU del provvedimento, il testo dell’articolo 11, che sostituisce l’articolo 22 del “vecchio” decreto legislativo 152/2006, prevedeva che: “…per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente …. c) cura che l’esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale“, riprendendo una formulazione sostanzialmente affine a quella precedentemente vigente in forza dell’articolo 2, comma 3 del DPCM 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” (“L’esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale“).

A più di trent’anni dalla prima direttiva, dunque, ad una specifica esigenza di “qualità della procedura” si rispondeva asciugando ulteriormente quella già poco chiara formulazione, eliminando la dichiarazione – che almeno potenzialmente poteva servire a precisare cosa si intendesse per “esattezza delle allegazioni” e riconducendo il tutto ad una dichiarazione firmata.

Non solo.

Nel passaggio finale (non sappiamo ovviamente dove, come, e quando sia successo) un tratto di penna ha espunto, dalla formulazione contenuta nello schema di decreto, il riferimento agli esperti, cosicché ora, in virtù della nuova normativa, sarebbero solamente professionisti iscritti agli albi ad attestare, senza peraltro precisare come e in che termini, l’esattezza della documentazione. La formulazione adottata (“Esattezza della documentazione”) richiama peraltro ad una nozione “notarile” del tema “qualità” (e i notai, in quanto professionisti iscritti ad albi professionali, potranno in questo senso a buon diritto firmare la documentazione), laddove, come noto, la Valutazione di Impatto Ambientale non è certamente ascrivibile al novero delle scienze “esatte”, comportando piuttosto un esercizio di stima e previsione di potenziali interazioni fra progetto e componenti ambientali, esercizio inevitabilmente gravato da più o meno significativi fattori di incertezza e imprevedibilità, oltre che dalla composizione di giudizi e valutazioni di carattere soggettivo. Insomma, ricondurre la complessità delle relazioni di impatto ad una “attestazione di esattezza”, sia pure firmata da un professionista iscritto ad un albo, appare, ne converrete, quanto meno riduttivo.

Eppure, sul filo di lana della pubblicazione del decreto, esperienza e competenza in materia di VIA sono state cancellate, sic et simpliciter, dai criteri di qualificazione degli estensori di studi di impatto, limitandosi a richiedere la firma di professionisti iscritti ad albi. Già, ma quali professionisti? Iscritti a quali albi? In Italia – vuoto per pieno – di albi che ne sono una trentina circa!

So bene che su questo, come su altri temi, è da tempo in corso una strisciante lotta fra diverse organizzazioni professionali, ognuna ben motivata a delimitarsi spazi di intervento riservati e di “esclusività”.

La Valutazione di impatto ambientale è però, per sua natura, materia interdisciplinare e transprofessionale, e nessuna professionalità può ragionevolmente rivendicarne il “monopolio”. Pensare di ricondurre le nozioni di esperienza e di competenza alla sola iscrizione ad un qualsivoglia albo professionale è del tutto improprio, e non garantisce nulla, quanto meno in tema di qualità.

La qualità delle procedure di VIA, la questione su cui la nuova direttiva europea invitava gli Stati membri a misurarsi (e tema sul quale l’Associazione Analisti Ambientali, di cui sono stato presidente, aveva a suo tempo organizzato un convegno annuale e pubblicato un dossier sul numero 11 della rivista Valutazione Ambientale), resta un contenuto sostanzialmente inesplorato nella nuova norma, che non affronta il vero nodo della questione, ovvero il fatto che la qualità della procedura, e conseguentemente la qualità degli studi di impatto ambientale, possono essere realmente garantite solo se tutti i soggetti coinvolti (autorità competenti, proponenti, professionisti e stakeholder) condividono “la filosofia” della Valutazione di Impatto Ambientale, riconoscendo alla procedura il ruolo di supporto alle decisioni, analisi e revisione critica dei progetti, prevenzione e gestione dei conflitti ambientali che da sempre dovrebbe svolgere.

Qualità significa focalizzarsi sulla efficacia della procedura (ovvero sulla sua capacità effettiva di incidere sui progetti, modificarli, renderli sostenibili sotto il profilo ambientale, come sotto quello economico e sociale) più che non sul contingentamento ex lege dei tempi necessari ad espletarla.

Qualità significa dare dignità e riconoscere risorse adeguate alle strutture che valutano i progetti e gli studi, e metterle nelle condizioni di interloquire con proponenti e progettisti nel merito delle tematiche che emergono, più che non verificare la presenza di timbri e numeri di iscrizione ad albi professionali sui documenti. Ridurre la qualità dello studio di impatto, nonché la competenza e l’esperienza dei suoi estensori, ad una mera “attestazione” debitamente sottoscritta e timbrata rischia piuttosto di deresponsabilizzare chi deve valutare, spostando il peso della procedura dalla valutazione di merito alla verifica formale di conformità (questione nota e più volte richiamata, anche per quanto concerne altri settori di intervento pubblico). I segnali, nella normativa come nella prassi, si fanno vieppiù frequenti, e i casi in cui, più che non una dimostrazione scientifica di dati e previsioni le autorità competenti richiedono rassicuranti dichiarazioni debitamente sottoscritte, si moltiplicano.

La formulazione uscita all’ultimo momento dal cappello del Ministero è – in conclusione – quanto meno poco allineata, se non del tutto contraddittoria, con le considerazioni della direttiva europea in materia di qualità degli studi di impatto. Diverse associazioni (fra cui per l’appunto l’AAA) hanno posto negli anni la questione del riconoscimento delle competenze e delle esperienze su basi meno bizantine di quelle che regolano la materia in Italia, senza ottenere altri risultati che non un inerziale mantenimento dello status quo. Ora, il colpo di penna ministeriale rende il tema più che mai urgente e attuale. E sarebbe bene che gli esperti competenti nella elaborazione di rapporti di valutazione di impatto ambientale (secondo la definizione della direttiva 2014/52) decidessero di affrontarlo seriamente.

di Mario Zambrini, socio fondatore e amministratore unico di Ambiente Italia