Rifiuti, l’azionista incolpevole dell’abbandono non è obbligato alla rimozione

[13 Luglio 2016]

L’azionista di una società di capitali non può essere obbligato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti se non è colpevole dell’abbandono. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) – con sentenza 441 – in riferimento all’ordine del Comune di S. Giorgio a Liri di rimuovere e smaltire i rifiuti in un area di pertinenza di una società per azioni.  Un ordine rivolto a tutti i soci/azioniti compresi quelli in veste societaria. Quindi anche nei confronti di quella società a responsabilità limitata socia al 50%, ma estranea – sotto il profilo operativo – all’attività svolta dalla società per azioni. Una società che dichiara inoltre di non avere alcuna relazione con l’area e i beni appartenenti al patrimonio della società di cui possiede una quota partecipativa.

Secondo il Codice ambientale l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. Quando non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità del comportamento illecito né della società operativa né della ditta proprietaria dell’area non è possibile ordinare a questi la rimozione dei rifiuti.

Sicché, in assenza dell’individuazione di un’univoca, autonoma e chiara responsabilità del socio stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine tanto meno di ripristino può essere imposto.

Quindi, non appare ragionevole, in linea di principio e alla stregua di quanto stabilito nella norma, far ricadere in via automatica sui soci di una società di capitali – soggetti distinti dalla società – eventuali obblighi gravanti sulla società. Soprattutto in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di una istruttoria completa e di un’esauriente motivazione. Del resto l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.