Scarpe nuove per l’Ecolabel

[12 Agosto 2016]

L’Ue stabilisce i nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel (il marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) alle calzature. Con decisione della Commissione – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea – l’Ue aggiorna di criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per le calzature. Criteri e requisiti che rimarranno validi per sei anni a partire dalla data di adozione della decisione.

Criteri e requisiti che verranno applicati più avanti nel tempo per consentire ai produttori di adattarsi. Viene infatti previsto un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per le calzature sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione del 2009.

Già nel 2009, infatti, la Commissione aveva stabilito i criteri per le calzature ma per rispecchiare al meglio lo stato attuale del mercato e per tener conto delle innovazioni sopravvenute nel frattempo, li rivede.

I nuovi criteri mirano a promuovere prodotti aventi un impatto ambientale ridotto, principalmente in termini di impoverimento delle risorse naturali, di emissioni nell’acqua, nell’aria e nel suolo generate dai processi produttivi durante l’intero ciclo di vita. Così come mirano a promuovere prodotti durevoli poveri di sostanze pericolose.

I criteri aggiornati promuovono non solo la dimensione ambientale, ma anche quella sociale dello sviluppo sostenibile. Introducono, infatti requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso il sito di assemblaggio finale, informati alla dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), al patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e agli orientamenti dell’Ocse destinati alle imprese multinazionali.

I nuovi criteri si applicano al gruppo di prodotti «calzature» ossia a tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Calzature che possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla normativa.

Ma non si applicano alle calzature contenenti componenti elettrici o elettronici; a quelle concepite per essere usate soltanto una volta; ai calzini con suola applicata e alle calzature aventi il carattere di giocattoli.

Dunque, per ottenere il marchio di qualità ecologica le calzature dovranno rispettare i criteri specifici relativi all’origine delle pelli, del cotone, del legno e del sughero nonché delle fibre artificiali di cellulosa; alla riduzione del consumo idrico e restrizioni per la concia delle pelli; alle emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma; ai composti organici volatili (Cov); alle sostanze pericolose nel prodotto e nei componenti della calzatura; all’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso (Rsl); ai parametri che contribuiscono alla durata: alla responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro; all’imballaggio; alle informazioni da riportare sulla confezione.

Del resto l’Ecolabel ha anche la funzione di fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti. Dunque sull’imballaggio dovranno essere riportate le istruzioni per la pulizia e la cura di ciascun prodotto e la dicitura «Ripara le calzature invece di buttarle via: è meno dannoso per l’ambiente.» oltre «Smaltire le calzature presso l’apposito punto di raccolta locale.».

Mentre l’etichetta facoltativa dovrà riportare, nella casella di testo, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni: materie prime di origine naturale gestite in modo sostenibile; inquinamento ridotto nei processi produttivi; uso minimo di sostanze pericolose; testato per durare; xx % cotone biologico (dichiarazione consentita solo se oltre il 95 % di tutto il cotone è biologico).