Come si calcola la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani? Il parere della Corte Ue

[3 Aprile 2017]

Ai fini del finanziamento del servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, il prezzo può essere calcolato sulla base della valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti e non sulla base del quantitativo di rifiuti che effettivamente sono stati prodotti e consegnati per la raccolta. Così come è possibile prevedere il pagamento di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea in riferimento alla questione sollevata dal Tribunale municipale di Velika Gorica, Croazia. Il tribunale infatti chiede alla Corte – a seguito di controversia sul pagamento di fatture relative alla gestione di rifiuti domestici – come si calcola la tassa sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ai sensi del diritto dell’Unione.

In altre parole il Giudice nazionale chiede se la normativa nazionale che prevede, da un lato, che gli utenti del servizio di trattamento dei rifiuti paghino un prezzo calcolato sul volume del contenitore messo a loro disposizione, e non sul peso dei rifiuti effettivamente prelevati, e, dall’altro, che tali utenti paghino un contributo supplementare, i cui proventi sono destinati a finanziare gli investimenti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti sia compatibile con il diritto europeo.

È la direttiva relativa ai rifiuti che stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. È la stessa direttiva che stabilisce – in conformità del principio «chi inquina paga» – da chi debbano essere supportati i costi della gestione, ossia dal produttore iniziale dei rifiuti ovvero dal detentore attuale o precedente dei rifiuti. Tale obbligo finanziario incombe a questi detentori in ragione del loro contributo alla produzione dei rifiuti.

Quanto al finanziamento dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di un servizio che viene fornito collettivamente ad un insieme di detentori, gli Stati membri sono tenuti a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti di tale servizio, nella loro qualità di detentori sopportino collettivamente il costo globale dello smaltimento dei rifiuti.

Allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, sicché tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere assicurato indifferentemente mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità. Date tali circostanze, ricorrere a criteri di fatturazione basati sul volume del contenitore messo a disposizione degli utenti, in funzione segnatamente della superficie dei beni immobili che costoro occupano nonché della destinazione degli immobili stessi, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e di ripartirli tra i vari detentori, in quanto detto parametro è idoneo a influire direttamente sull’importo di tali costi.

Di conseguenza, una normativa nazionale la quale prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato e non sulla base del peso dei rifiuti effettivamente prodotti e consegnati per la raccolta, non può essere considerata in contrasto con il diritto europeo.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’istituzione di un contributo supplementare, che miri a finanziare gli investimenti necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Infatti, secondo la direttiva, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per fare in modo che i produttori di rifiuti partecipino collettivamente agli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi in ragione del loro apporto alla produzione dei rifiuti.

Tuttavia, anche se le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle modalità di calcolo dei prezzi quali i costi per la gestione dei rifiuti e il contributo supplementare, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il prezzo richiesto e il contributo supplementare non portino ai detentori costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.

A questo scopo occorre tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei detentori dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti.