Sottoprodotti per biogas e compost, alimenti animali e stallatico: nuovo regolamento Ue

[3 Febbraio 2017]

L’Ue modifica i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato: con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri, si modifica il regolamento del 2011.

Il regolamento del 2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. E prevede che l’autorità competente possa, a determinate condizioni, autorizzare l’applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate dal regolamento

In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero essere immessi sul mercato solo all’interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost l’Ue esclude dalle norme stabilite i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi.

Gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Possono autorizzare l’importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano. Ciò, però, non vale per l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L’importazione di tali alimenti è soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l’importazione di alimenti. Quindi, con il nuovo regolamento, viene autorizzata l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca.

L’esportazione di stallatico trasformato destinato all’incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, l’esportazione di tale materiale per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Al fine di consentire l’esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, vengono fissate con il nuovo regolamento norme per l’esportazione di tali prodotti per fini diversi dall’incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell’Ocse. Tali norme stabiliscono prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l’immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato.