Sui rifiuti e la nuova disciplina dei sottoprodotti: D.M. 13 ottobre 2016, n. 264
Con quest'articolo si inaugura la collaborazione editoriale tra greenreport e lo Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente, che curerà la rubrica "Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali"
[12 Gennaio 2018]
Nell’ordinamento giuridico nazionale la disciplina relativa ai residui di produzione è contenuta in quella relativa alla gestione dei rifiuti, cioè il Dlgs 152 del 2006 e s.m., come modificato ed integrato dal Dlgs n.205 del 2010, il quale contiene anche i criteri per distinguere ciò che è rifiuto da ciò che non lo è: 1) o perché non lo è mai stato (si vedano in tal senso : a) la disciplina delle esclusioni di cui all’art.185 e b) la disciplina del Sottoprodotto di cui all’ articolo 184-bis), 2) o perché, pur essendo divenuto un rifiuto, è tornato ad essere un prodotto-non rifiuto in seguito allo svolgimento sul rifiuto stesso di un’attività di recupero ai sensi dell’art.184-ter, relativo alla “Cessazione della Qualifica di Rifiuto”.
Il sottoprodotto nel dlgs 152
L’Articolo 184-bis, relativo alla nozione di “Sottoprodotto”, del Dlgs 152 del 2006 e s.m., , definisce tale nozione elencando una serie di requisiti che devono essere tutti, contestualmente, soddisfatti ai fini della costituzione della nozione di sottoprodotto. Sono appunto “requisiti costitutivi”. Infatti la prima parte del comma afferma che:
“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni”. Segue l’elencazione delle quattro condizioni costitutive. Le condizioni previste dalla norma devono sussistere in maniera concorrente, sicché la mancanza di anche una sola di esse comporta inevitabilmente l’assoggettamento del materiale alla disciplina sui rifiuti5 .
I requisiti del sottoprodotto
In base alle condizioni dell’art.184-bis: a) la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) deve essere certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, c) la sostanza o l’oggetto deve poter essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, d) l’ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Novità nella disciplina del sottoprodotto: il decreto 13 ottobre 2016, n. 264
È proprio sulla materia dei requisiti costitutivi del sottoprodotto che va ad incidere il recentissimo Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-2-2017, e dunque entrato in vigore il 2 marzo 2017.
Esso definisce nel proprio articolo 2: “ a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari; b) residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo’ essere o non essere un rifiuto; c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Modalità di dimostrazione dei requisiti costitutivi del sottoprodotto
Come affermato dal primo comma dell’articolo 1 “il decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore puo’ dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006”.
Più in generale, il D.M. in esame ha il compito principale di specificare tutti i requisiti costitutivi del sottoprodotto, come chiaramente affermato dall’articolo quarto del decreto, che fa riferimento all’ individuazione degli elementi di prova che il produttore deve fornire per dimostrare concretamente che sono soddisfatte tutte le condizioni del sottoprodotto.
Ed in effetti i successivi articoli 5 e 6 del D.M. sono finalizzati ad indicare alcune “modalità con cui provare la sussistenza” dei requisiti costitutivi del sottoprodotto ,
“fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel nuovo decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto”.
La certezza dell’utilizzo
L’articolo 5 è finalizzato ad individuare gli elementi di prova del requisito della “Certezza dell’utilizzo”, cioè quello definito dalla lett.b) dell’art.184-bis del decreto 152. Esso afferma che il requisito della certezza dell’utilizzo deve essere dimostrato: a) dal produttore al momento della produzione del residuo e b) dal detentore al momento dell’impiego dello stesso.
Il nuovo D.M. n.264 prevede che il produttore e il detentore assicurino, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, del quale fanno parte le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consenta l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
Per quanto attiene al deposito ed al trasporto del sottoprodotto deve essere osservata la disciplina di cui all’ articolo 8.
La certezza dell’utilizzo, secondo il D.M., è dimostrata dall’analis i: 1) delle modalità organizzative del ciclo di produzione, 2) delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati, 3) del processo di destinazione.
Nell’ambito delle elencate tre fasi deve essere valutata, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto per gli stessi.
Mentre la disposizione sopra esplicitata risulta avere una portata universale, viene invece fissata una regola specifica per la dimostrazione della “certezza dell’utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato”.
La regola introdotta dal D.M. richiede che l’ attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. Ciò trova immediata conferma nel disposto di cui al quarto comma il quale afferma che (“ ai fini di cui al comma 3”), costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative: a) alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, b) alle relative modalità di utilizzo e c) alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.
Dunque quella sopra rassegnata è la norma-perno dell’intero D.M. L’elemento di prova più importante che qualifica quali sottoprodotti determinati residui di produzione è l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali (che contengano le informazioni richieste dal D.M. e , dunque, in forma scritta) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori.
Mancanza dei documenti che provano l’esistenza dei requisiti costitutivi
Il nuovo D.M. prevede che, in mancanza della documentazione esplicitata nel comma 4, cioè dell’ esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all’allegato 2, necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonchè del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.
Il nuovo D.M. dà vita ad una specifica “scheda tecnica” (non prevista per tutti gli altri prodotti che non siano sottoprodotti) finalizzata a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del sottoprodotto, nei casi in cui il produttore sia privo di rapporti o impegni contrattuali con gli utilizzatori.
Nella scheda tecnica sono indicate tempistiche e modalità che sono ritenute congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
Le schede tecniche cit. devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta format A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Anche le modalità di gestione delle schede tecniche richiamano da vicino quelle dei registri di carico e scarico, di cui sono la fedele copia.
La normale pratica industriale
L’art. 6 del nuovo D.M. specifica, con riferimento ai residui di produzione, il significato del termine “normale pratica industriale” utilizzato dall’art.184 bis, lett.c). Afferma infatti, in negativo, che non costituiscono normale pratica industriale (e dunque qualificherebbero come rifiuto il residuo di produzione) i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell’oggetto idonee a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente.
Requisiti di impiego e di qualità ambientale
Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito costitutivo di cui all’art.184-bis, lett.d), da parte dell’utilizzatore, l’articolo 7 del D.M. afferma che la scheda tecnica di cui all’allegato 2 contiene, tra l’altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego previsto.
Deposito e movimentazione dei sottoprodotti
Il nuovo D.M. introduce, nell’art.8, una specifica disciplina del deposito e della movimentazione dei sottoprodotti. Il sottoprodotto, fino a quando non sia effettivamente utilizzato, deve essere depositato e movimentato nel rispetto: a) delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e b) delle regole di buona pratica.
Devono essere evitati gli spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e deve essere prevenuta e minimizzata la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto devono essere garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
b) l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica .
A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità (quindi non nei casi in cui tali documenti non siano stati legittimamente predisposti), il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l’utilizzo.