Appalti pubblici: incrementata la percentuale dei criteri minimi ambientali
Novità per servizi di pulizia, verde pubblico, rifiuti urbani, arredo urbano, carta
[9 Giugno 2016]
appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. E lo fa con apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Il decreto stabilisce un incremento progressivo dell’attuale percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui si riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico e della maturità del settore produttivo pertinenti. Lo stabilisce per una serie di affidamenti: di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica,
L’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore rispetto a quelle percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini indicati: il 62% dal primo gennaio 2017; il 71% dal 2018; l’84% dal 2019; il 100% dal 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferito l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto.
E’ la direttiva europea del 2014 la numero 23 che disciplina l’aggiudicazione “dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. La direttiva stabilisce infatti che le stazioni appaltanti, nel procedere all’acquisto di forniture, servizi e lavori, devono valutare non solo il prezzo all’acquisto ma anche i costi del loro ciclo di vita: ovvero i costi connessi all’utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse; i costi di manutenzione; i costi relativi al fine vita, ad esempio i costi di raccolta e di riciclaggio; i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.
In Italia la direttiva è stata recepita nel 2016 con il decreto legislativo numero 50. Il decreto disciplina l’applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Prevede che lo realizzino attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi. Tale obbligo si applica, alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta. Secondo il decreto possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui e’ riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.