Riceviamo e pubblichiamo
Quale tutela dell’ambiente nella legge di Bilancio 2021
Le risorse stanziate ammontano a circa 5 miliardi di euro, spalmati su una pluralità di ambiti e settori coinvolti
[15 Gennaio 2021]
L’attenzione alla legge di Bilancio cavalca prepotentemente per mesi il dibattito, politico e non. Una volta approvata, però, arriva il ben più difficile compito di darvi attuazione e, in questo contesto, l’attività politica e legislativa si muove senza la grande attenzione – si veda il consueto “assalto alla diligenza di fine anno – riservata al tema nei mesi di lavoro precedenti.
La legge di Bilancio è fondamentale per lo sviluppo di un Paese: indica quali e quante sono le priorità da seguire nel triennio successivo tramite la ripartizione delle risorse disponibili. E allora, dal punto di vista che ci interessa, andremo ad osservare lo spazio riservato alla tutela ambientale nella legge di Bilancio 2021 (l. n. 160 del 30.12.2019).
Si inizia col dire che le risorse stanziate in favore dell’ambiente quest’anno ammontano a circa 5 miliardi di euro, come riassunto dal ministro Costa. Le disposizioni della legge di bilancio che interessano l’ambiente si caratterizzano per la loro trasversalità: vi è una pluralità di ambiti e settori coinvolti dalle istanze di tutela dell’ambiente.
Per sommi capi, questi ambiti sono: ambiente (tutela delle risorse idriche, aree protette, fauna selvatica, Zone economiche ambientali, gestione dei rifiuti e riciclaggio di imballaggi, riforestazione); edilizia e territorio (riqualificazione energetica degli edifici); trasporti e infrastrutture (mobilità urbana ed extraurbana; incentivi all’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, ecobonus ed ecotassa); economia e finanza (introduzione della cd. “finanza sostenibile”); enti locali (investimenti con finalità ambientale; rinnovamento mezzi TPL); turismo e cultura (aree di particolare interesse geologico o speleologico, sensibilizzazione ambientale nelle “economie della conoscenza”); attività economiche private (sostegno alle “attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio” per alternative di mobilità sostenibile); impiego pubblico (nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri).
In generale, il legislatore ha preferito incrementare strumenti già esistenti mediante l’erogazione di risorse aggiuntive a fondi già previsti. Sono poche – ed anche contestate – le misure innovative: prima fra tutte la creazione della «Fondazione per il futuro delle città» per la promozione del progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali nel più ampio contesto della transizione verde dell’Italia (art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 571).
Altra modalità – invero contestata – è stata quella di procedere mediante l’erogazione di contributi (bonus) o incentivi fiscali (ad es., bonus idrico, superbonus 110%, bonus verde, bonus per l’acquisto di veicoli elettrici, ecobonus). A parere di chi scrive la finalità del legislatore è quella di sostenere il più possibile l’economia (pensiamo ai settori automobilistici colpiti dalla crisi pandemica), non lasciando in secondo piano le esigenze di tutela dell’ambiente. Si può osservare, ad esempio, come il bonus idrico andrà a rafforzare la filiera della rubinetteria e della ceramica sanitaria. La sola industria della rubinetteria vale circa 9 miliardi e non è stata oggetto di grande innovazione nel corso degli ultimi anni.
In chiusura, vale la pena osservare la grande attenzione per le Zone economiche ambientali (Zea): istituite con il d.l. n. 111/2019, sono nate con lo scopo di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.
Nella legge di Bilancio vengono individuate importanti misure volte a sostenerle e rafforzarle: finanziamento di progetti di educazione ambientale nelle scuole (art. 1, comma 759); introduzione del sistema del vuoto a rendere (art. 1, commi 760, 761, 762, 763, 764, 765,766); incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 767, 768, 769); incentivi per l’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 770, 771).
Il problema principale degli interventi previsti rimane, come sempre, la loro attuazione puntuale. Si dovrà osservare, infatti, la successiva emanazione di decreti attuativi per valutare la reale portata degli interventi.
Per approfondire, è in fase di pubblicazione un breve elaborato di carattere prettamente compilativo nel quale sono indicate puntualmente le singole misure contenute nella legge di bilancio. Il lavoro sarà pubblicato all’interno del costituendo “Osservatorio sull’ambiente nella legge di bilancio” promosso dalla rivista scientifica di interesse giuridico AmbienteDiritto (https://www.ambientediritto.it/).
di Agostino Sola