Ecobonus al 110%, ecco come funzionerà

Gli interventi incentivati, fotovoltaico e colonnine elettriche, sismabonus, sconto in fattura e cessione del credito

[15 Maggio 2020]

La bozza di Decreto Rilancio approvata dal Consiglio dei Ministri porta le detrazioni fiscali per l’Ecobonus al 110%, ma solo in casi specifici. Si tratta di una norma senza precedenti che ha la finalità di rilanciare fortemente l’economia, stimolando la realizzazione di lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni, con interventi a costo zero per i cittadini. Un Superbonus al 110% riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio fiscale derivante dall’incentivo potrà essere recuperato in 5 rate di pari importo, a differenza dell’Ecobonus (che prevedeva 10 rate annuali) oppure potrà essere ceduto.

Gli interventi incentivati al 110%

Il Decreto premia con la detrazione del 110% gli interventi relativi all’isolamento termico degli edifici o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nei condomini e negli edifici unifamiliari. Nello specifico:

1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM dell’11 ottobre 2017.

2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione in classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o con impianti di microcogenerazione. La detrazione, in questo caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro a unità immobiliare.

3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per poter accedere al Superbonus, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Infissi, solare termico, schermature solari, ecc. possono accedere al 110%?

Tutti gli altri interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus (ad esempio gli infissi, le schermature solari, il solare termico, ecc.) potranno godere della nuova aliquota del 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, solo a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli sopra elencati.

Fotovoltaico e colonnine elettriche

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica si applica la detrazione del 110 per cento, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi di cui sopra. L’ammontare complessivo delle spese non deve superare 48.000 euro e il limite di spesa è di 2.400 per ogni kW di potenza. (limite che scende a 1.600 euro nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Similmente, il 110% è riconosciuto anche alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Da notare che, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ma anche in questo caso solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi dell’elenco iniziale.

Sismabonus

Anche per gli interventi relativi al Sismabonus (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

Beneficiari

Il Suberbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, o sulle singole unità̀ immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché́ dagli enti aventi le stesse finalità̀ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Il Superbonus non si applica nel caso di spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per chi, nel 2020 e nel 2021, sostiene interventi relativi a recupero del patrimonio edilizio, riqualificazioni energetiche, misure antisismiche, rifacimento delle facciata, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di sistemi di accumulo, installazione di colonnine di ricarica, sarà possibile optare, invece che per la normale detrazione fiscale: a) per uno sconto di pari importo della detrazione su quanto dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta o eventualmente cedendo tale credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, che potrà essere ceduto ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

di Fabio Tognetti, AzzeroCO2