La Regione Abruzzo bocciata dalla Corte costituzionale sulla moratoria per eolico e solare
Ma la stessa Regione vince al Tar contro Anas sul taglio di 560 alberi nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
[30 Marzo 2022]
Legambiente commenta con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Articolo 4 della legge della Regione Abruzzo 23/04/2021, “Energia – Norme della Regione Abruzzo – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Sospensione, nelle more dell’individuazione in sede amministrativa delle aree e dei siti inidonei, delle installazioni non ancora autorizzate di specifici impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale – Previsione che la Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021”.
Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, sottolinea che «Abbiamo da subito sostenuto che una moratoria così generalizzata si sarebbe di fatto ridotta a una inutile perdita di tempo Questa sentenza ci dice di voltare pagina rapidamente in Italia e anche l’Abruzzo deve velocizzare la transizione ecologica e accelerare sugli impianti da energia rinnovabile. Per contribuire a rispettare gli impegni presi a livello internazionale sui tagli alle emissioni di CO2 ne dovremo costruire tanti e in fretta».
Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, aggiunge: «Ad oggi potevamo essere una Regione modello sul fronte delle energie pulite e nella lotta alla crisi climatica, ma ciò non è ancora avvenuto. Ora si inverta velocemente la rotta ed approfittiamo delle nuove opportunità offerte dal PNRR, dalle risorse per la costituzione di comunità energetiche all’agrivoltaico ma anche grandi impianti quali eolico a terra e a mare, per dare una risposta concreta al caro bollette e un futuro davvero sostenibile alla nostra regione».
Alla Regione Abruzzo è andata meglio su un’altra questione per la quale aveva presentato ricorso al TAR. Infatti il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo che ha respinto un ricorso di Anas contro la Regione e contro il ministero delle Infrastrutture. Secondo la sentenza del TAR «La legge non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare come il patrimonio arboreo, e ne ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore come la sicurezza stradale».
Il servizio Foreste e Parchi della Regione aveva respinto alcune richieste di taglio di alberi avanzate dall’ANAS chiedendo «Una specifica relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e in possesso di adeguate competenze ed esperienza nel settore».
Il Wwf abruzzo ricostruisce così la vicenda: «Le Associazioni Codacons Abruzzo, FIAB Pescarabici, Wwf Italia e ALTURA, tutte patrocinate dall’Avv. Fabrizio Foglietti, hanno impedito, in appoggio alla Regione Abruzzo, un inaccettabile, disastroso e irreparabile danno ambientale da parte dell’ANAS. L’ANAS avrebbe voluto abbattere 560 (cinquecentosessanta!) alberi anche di notevoli dimensioni e portamento, posti lungo le SS 584 “Lucoli”, SS 690 “Avezzano-Sora” e SS 83 “Marsicana”, nello storico Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La Regione Abruzzo aveva richiesto all’ANAS una relazione tecnica professionale per concedere un simile abbattimento e la risposta è stata un ricorso da parte del gestore delle strade contro la Regione, nel quale sono intervenute “ad opponendum” le quattro associazioni. La sentenza n. 56/2022 del 25 marzo scorso del TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, accogliendo le tesi della Regione e delle associazioni ambientaliste, consentendo di tutelare gli alberi e respingendo una scelta arrogante a danno dell’ambiente. Contro il taglio si erano pronunciate anche le Associazioni Italia Nostra e Mountain Wilderness».
Secondo l’ANAS i provvedimenti della Regione costituivano un eccesso di potere perché la Regione chiedeva l’autorizzazione per un abbattimento di alberi programmato dall’Anas e violando il Codice della Strada che vieterebbe la presenza di alberi all’interno delle fasce di rispetto. Inoltre, secondo ANAS, la tutela paesaggistica delle strade sarebbe ammissibile solo su quelle di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Ma il TAR ha ritenuto il infondato il ricorso dell’ANAS perché «Non è condivisibile, l’abbattimento libero di alberature che si trovano a meno di sei metri dal confine stradale. La comunicazione richiesta dall’art. 50 della l.r. n. 3/2014, la legge forestale regionale, “non è una mera formalità” e le richieste di “chiarimenti, integrazioni o modifiche” da parte della Regione sono in tal senso del tutto legittime. E’ del tutto evidente che il potere di chiedere integrazioni attribuito dalla legge all’ente destinatario della comunicazione, sottende un potere istruttorio di verifica, in concreto, della sussistenza delle condizioni per procedere all’abbattimento di alberi a bordo strada. Più specificamente, proprio perché la l. r. n. 3/2014 persegue la tutela del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo, deve ammettersi che il confronto procedimentale, scandito dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni successiva alla comunicazione, fra l’ente gestore delle strade e la Regione, cui competono le funzioni amministrative funzionali a detta tutela, è retto dal principio di proporzionalità che non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare (in specie il patrimonio arboreo) del quale ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore (la sicurezza stradale). L’attività annunciata dall’Anas non è affatto libera, ma presuppone la ponderazione di interessi pubblici concorrenti all’esito di adeguata istruttoria».