Dal Consiglio regionale ok alle limitazioni ai caminetti per ridurre l’inquinamento in lucchesia
Dal 1 novembre divieto d’impiego biomasse in quei Comuni che non rispettano i valori limite del Pm10, ma le maglie restano larghe
[6 Ottobre 2021]
L’inquinamento atmosferico provoca in Italia almeno 76.200 vittime l’anno, uno dei risultati peggiori d’Europa, tanto che la Commissione Ue lo scorso anno ha attivato una procedura d’infrazione per il mancato rispetto delle direttive comunitarie.
Le criticità dipendono dai singoli inquinanti considerati, ma a livello nazionale per quelli più critici – come il particolato – spiccano al primo posto il riscaldamento residenziale e commerciale, gli allevamenti e i trasporti stradali. Restringendo il campo d’osservazione alla lucchesia, il contesto non cambia di molto.
Nonostante nella percezione comune le cartiere occupino un ruolo di primo piano nella contribuzione all’inquinamento atmosferico, questi impianti industriali – che di certo non sono a “impatto zero” come del resto ogni attività umana, ma vengono continuamente monitorati dalle autorità preposte affinché rispettino le normative in vigore – rappresentano il nemico pubblico numero uno per la qualità dell’aria. In realtà, come documenta l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), la pressione del comparto cartario sulla qualità dell’aria «risulta essere notevolmente inferiore rispetto a quello derivante dalla combustione di biomassa, riscaldamento domestico o altri tipi di combustione non industriale».
Da qui la scelta di ridurre l’inquinamento atmosferico a partire direttamente dalle case dei cittadini, come confermato ieri dalla commissione Ambiente del Consiglio regionale, che ha espresso parere favorevole su una deliberazione della Giunta regionale dello scorso settembre, in riferimento al Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell’aria ambiente e per unaria più pulita in Europa).
Come ricordano dal Consiglio, la delibera definisce le misure transitorie resesi necessarie per superare la procedura di infrazione stabilita dalla Ue all’Italia, in particolare il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”, in vigore dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all’area di superamento “Piana lucchese”, posti a un’altitudine inferiore ai 200 metri sul livello del mare in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10.
Le maglie della restrizione restano comunque piuttosto larghe: da tale divieto sono infatti esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati.
I Comuni interessati sono: Altopascio, Montecarlo, Buggiano Montecatini Terme, Capannori, Pescia, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Lucca, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Porcari, Monsummano Terme, Uzzano. Dall’area di superamento sono inoltre escluse le aree collinari e montane dei suddetti comuni.
Oltre alle (lasche) restrizioni si confermano però anche gli incentivi economici per sostenere comportamenti più virtuosi. Per questo la deliberazione si sofferma sul programma concernente i contributi per la sostituzione dei generatori di calore al di sotto delle “3 stelle” con generatori di calore a basse emissioni di sostanze inquinanti.
Infatti, con una delibera del marzo 2021 è stato rifinanziato il programma avviato nel 2020 a valere sulle risorse regionali, proseguendo nell’erogazione di contributi a cittadini, con priorità ai comuni dell’area di superamento “Piana lucchese”, con l’obiettivo di sostituire i generatori di calore per il riscaldamento civile particolarmente inquinanti, con impianti a basso impatto ambientale.
I comuni, che gestiranno direttamente i bandi, nell’erogazione dei contributi potranno aumentare l’ammontare degli stessi in base anche all’individuazione di specifiche soglie dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Inoltre i contributi potranno cumularsi con gli incentivi statali concessi attraverso il conto termico 2.0 e con le detrazioni fiscali vigenti.