Qualità dell’aria, arrivano le procedure di garanzia per le stazioni di misurazione
[27 Aprile 2017]
Con relativo decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, il ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio detta le procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali.
Nel 2010 il legislatore Ue ha adottato il decreto di attuazione della direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. La direttiva del 2008 definisce e stabilisce obiettivi di qualità dell’aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. Individua misure per valutare la qualità dell’aria negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; per ottenere informazioni sulla qualità dell’aria per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie.
In attuazione della direttiva il decreto dunque prevede gli obiettivi di qualità del sistema delle misure della qualità dell’aria ambiente e, al fine di assicurare il rispetto di tali obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia di qualità per le reti di misura, le stazioni di misurazione, il rilevamento e la comunicazione dei dati, nonché di effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità.
I gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare le procedure di garanzia di qualità e partecipare ai programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ed applicare le eventuali correzioni prescritte sulla base di tali programmi.
Gli adempimenti relativi al sistema di garanzia e controllo della qualità devono essere richiesti anche agli eventuali soggetti cui il gestore della rete affidi le pertinenti attività, fermi restando i controlli del gestore sul rispetto dei requisiti stessi.
Il sistema di qualità del gestore tende ad armonizzare i processi di misurazione per garantire un risultato coerente agli obiettivi di qualità fissati dal legislatore; per rendere chiare e trasparenti le azioni da compiere e per individuare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Il sistema di qualità del gestore deve essere descritto attraverso un “manuale della qualità” e un insieme di procedure e istruzioni operative necessarie per descrivere in dettaglio le operazioni da eseguire sulla strumentazione delle stazioni della rete. Tali procedure devono individuare le responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nella gestione della rete e che possono influenzare il rispetto degli obiettivi di qualità dei risultati di misura finali.
Tutte le operazioni da effettuare sulla strumentazione delle stazioni della rete (quali, per esempio, scelta della strumentazione, verifiche pre-operative, controlli di qualità interni ed esterni, ecc.), descritte nelle procedure ed istruzioni operative devono essere conformi alle previsioni contenute nei pertinenti metodi di riferimento stabiliti dal Comitato Europeo di Normalizzazione (Cen). E devono anche prevedere le registrazioni necessarie a rendere tracciabili tutte le operazioni effettuate sulla strumentazione delle stazioni della rete.
Le attività da considerare nel sistema di qualità comprendono le attività preliminari da porre in essere sulla strumentazione delle stazioni della rete al momento della prima installazione e le attività periodiche da porre in essere con una frequenza definita – salve le ulteriori attività richieste in relazione a specifiche sostanze inquinanti.
I risultati delle misure ottenuti nell’ambito dell’attuazione delle procedure devono essere opportunamente evidenziati con un flag.
Le procedure sono sottoposte a una serie di prescrizioni distinte per tipo di sostanza inquinante. E sono riferite alle componenti della strumentazione delle stazioni della rete. Ossia strumenti di misura, cioè strumenti di campionamento distinti in “campionatori”, e “analizzatori”; sistema di campionamento, composto di testa di prelievo, linee di campionamento/manifold, pompa di campionamento e un filtro, generalmente posto prima dell’imbocco dello strumento di misura con il fine di impedire l’accesso di polveri che potrebbero alterare i risultati delle misure, di seguito indicato come “filtro delle polveri”.
E. S.