Tre referendum per cancellare la Legge Obiettivo e le trivellazioni

Comincia la raccolta di firme sulle proposte di referendum di “Possibile” e Green Italia

[30 Luglio 2015]

Sono stati depositate alla  Corte di Cassazione 8 proposte di referendum promossi da “Possibile”, il movimento politico guidato da Pippo Civati, e inizia adesso la raccolta di firme che deve concludersi entro il mese di settembre.

Green Italia aderisce e ricorda che «Come prevede la nostra Costituzione, lo scopo dei referendum è abrogativo, ma l’ambizione di questa iniziativa è di indicare un’organica proposta di governo in positivo, fondata sull’ambiente come motore di un’economia rinnovata e finalmente sostenibile, sulla legalità, sull’adozione di regole elettorali trasparenti e democratiche, sulla difesa di beni comuni irrinunciabili quali la scuola pubblica e i diritti sociali».

I referendum proposti da “Possibile”  riguardano in particolare la legge elettorale appena approvata dal Parlamento, il cosidetto “jobs act”, la legge sulla scuola, la Legge obiettivo e norme recenti riguardanti le trivellazioni petrolifere in mare e a terra. Gli ultimi due temi sono l’oggetto di tre distinti quesiti, che “Possibile” ha preparato e depositato insieme a Green Italia che spiega: «Un quesito chiede la cancellazione  della famigerata Legge Obiettivo, definita criminogena dal Presidente dell’Autorità Anticorruzione Cantone, che ha portato a sistema l’ideologia delle “grandi opere” distruttive di ambiente e legalità. Altri due quesiti chiedono, rispettivamente, l’abrogazione parziale dell’articolo 38 del decreto “Sblocca-Italia” (fine 2014)  e dell’articolo 35 del “Decreto Sviluppo” del 2012, cioè di quelle norme che danno il via libera a trivellazioni petrolifere selvagge in mare e a terra, esponendo così a serissimi danni alcune delle zone di più alto pregio paesaggistico e valore turistico del nostro Paese e frenando al tempo stesso il cammino verso un nuovo modello energetico basato su energie pulite ed efficienza».

Ecco i tre quesiti referendari preparati e depositati da Green Italia e Possibile:

 

Fermare le trivellazioni in mare

Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128  ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”, e alle seguenti parole: “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?

 

Ricondurre nell’ambito di procedure ordinarie la attività di trivellazione

Volete voi che sia abrogato l’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:

comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

comma 1 bis, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: “sulla terraferma”; nonché alle parole: “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;

comma 5, limitatamente alle parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; nonché alle parole: “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”;

comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?

 

Superare la politica delle “Grandi opere”, espressione di una visione datata e latrice di corruzione

comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?

Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, nonché gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”?