Corte Costituzionale: illegittima la legge della Regione Sardegna sulla “interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale”

Wwf: un bel regalo di Natale. GrIG: accolte le nostre richieste, bocciata la Giunta Solinas

[28 Dicembre 2021]

Con la sentenza 23 dicembre 2021, n. 257, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna sulla “interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale” e il Wwf evidenzia che «Per l’ennesima volta il giudice delle leggi boccia un’iniziativa della giunta regionale sarda che, con l’alibi dell’autonomia, continua a proporre modelli di sviluppo obsoleti basati solamente su cemento e deroghe ai principi costituzionali di tutela del paesaggio e dell’ambiente».

Gli ambientalisti ricordano che «La norma cancellata, su ricorso del Governo nazionale (art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 “Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”), allargava in maniera indiscriminata e illegittima le maglie dei vincoli urbanistici e paesaggistici, consentendo edificazioni a pioggia e incrementi volumetrici indiscriminati, minacciando il territorio regionale, la natura della Sardegna e le prospettive di un vero sviluppo e turismo sostenibili. Questa “interpretazione” del Piano Paesaggistico della Sardegna, la prima regione in Italia a dotarsi di questo strumento fondamentale per il governo del territorio in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in effetti interpretava solamente le mire di chi è ancora convinto che lo sviluppo economico sia legato ai mattoni e alla mancanza di regole uniformi e condivise.

La Corte Costituzionale stigmatizza anche il mancato coinvolgimento del Governo centrale da parte di quello regionale nel percorso di modifica del Piano Paesaggistico, come prescritto dalle leggi in materia e dai principi costituzionali sulla “leale collaborazione” tra Stato e Regioni e sottolinea che «L’adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo, in quanto dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e puntualizzato dalle parti in armonia con le previsioni del Codice di settore, contravviene dunque al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma economico-sociale che vincola l’autonomia speciale. Tale procedura, nel prescrivere una revisione organica, persegue l’obiettivo di preservare la complessiva efficacia della pianificazione paesaggistica, strumento esso stesso «funzionale alla salvaguardia più ampia ed efficace dell’ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall’art. 9 Cost.» (sentenza n. 124 del 2021, punto 5.5.3. del Considerato in diritto)».

Il Wwf, che aveva chiesto e ottenuto dal Governo l’impugnazione di queste norme “ammazza coste” e di quelle approvate con il nuovo PPR, ricorda che «La Sardegna è la regione con il più ricco e vario patrimonio di biodiversità in Europa, che ha il dovere e la responsabilità di preservare. La Natura è il vero patrimonio, unico al mondo per bellezza e varietà, dalle coste ai monti, su cui si debba e possa investire. Ora rimaniamo in attesa della pronuncia della Consulta anche sul Piano casa (L.R n. 1 del 2021) che, in quanto legge di rango costituzionale, non è derogabile né modificabile in maniera unilaterale.

Auspichiamo in una illuminazione per il Governatore della Sardegna e dei suoi assessori che, invece, di parlare di “attacco concentrico da parte dello Stato”, ripensino le politiche regionali di tutela e sviluppo del territorio».

Anche il Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva sollecitato l’impugnazione governativa con un’istanza dell’11 luglio 2020 che ha contribuito al successivo ricorso da parte del Governo Draghi e ha promosso la petizione per la salvaguardia delle coste sarde per il mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), sottoscritta da più di 39 mila cittadini.

Secondo il GrIG, «La Giunta Solinas ha finora offerto solo pessimi esempi di politica ambientale (e la pagella in proposito è ampiamente meritata), norme illegittime adottate per favorire interessi particolari, finite tutte davanti alla Corte costituzionale come avvenuto per le leggi regionali sarde scempia-coste concernenti gli incrementi volumetrici nelle zone costiere e in quelle agricole (legge regionale n. 1/2021), la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3), l’ennesima illegittima proroga del c.d. piano casa (la legge regionale 24 giugno 2020, n. 17) e riguardo l’interpretazione autentica (legge regionale 13 luglio 2020, n. 21) che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari). Inoltre»,

Il 21 giugno 2021 la Giunta Solinas ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni avverso lo Stato, contestando l’applicazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio. In proposito, il 26 luglio il GrIG ha inoltrato alla Corte costituzionale «una specifica memoria, liberamente valutabile, come la recente normativa sui giudizi davanti alla Corte costituzionale consente, a sostegno della legittimità dell’esercizio delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale paesistica. Con decreto presidenziale del 9 settembre 2021, l’opinione scritta è stata ammessa in giudizio».

Il GrIG conclude: «La Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 20 maggio 2021, aveva già dichiarato illegittima la norma regionale (art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020) che, a semplice domanda del concessionario, consentiva la permanenza di chioschi e stabilimenti sulle spiagge della Sardegna, una vera e propria privatizzazione strisciante dei litorali. Ora la sentenza n. 257 del 23 dicembre 2021 ha dichiarato illegittima anche la folle interpretazione autentica del P.P.R. Attendiamo con serenità le prossime pronunce del Giudice delle Leggi.Abbiamo difeso, difendiamo e  difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro. Ne stiano certi».