Dissesto idrogeologico: sì all’emendamento che velocizza l’utilizzo delle risorse

I finanziamenti direttamente ai presidenti delle regioni commissari straordinari

[20 Dicembre 2017]

Un emendamento presentato dalla deputata PD Stefania Covello, responsabile Mezzogiorno del Partito
democratico, approvato con riformulazione alla manovra in commissione Bilancio della Camera, prevede che I finanziamenti destinati dai Patti di sviluppo territoriale alla mitigazione del rischio idrogeologico e a interventi strutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti alle aree interne e ai presidi di protezione civile confluiscono direttamente nelle contabilità speciali dei presidenti di Regione in qualità di commissari straordinari.

La Covello ha espresso «Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, presentato dal Partito Democratico che velocizza gli interventi degli enti locali in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Il testo  approvato uniforma le modalità di attribuzione  e gestione delle risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico. I finanziamenti previsti confluiranno, infatti, direttamente nelle contabilità speciali della presidenza delle regioni, dal momento che i Presidenti stessi sono commissari di governo. Grazie alla norma approvata, si consente così una più veloce attuazione degli interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti territoriali, volti alla mitigazione del rischio idrogeologico».

L’emendamento piace molto a Mario Oliverio, presidente della Calabria, la Regione a più alto rischio idrogeologico, che ha commentato: «Esprimo il mio più convinto compiacimento per l’approvazione, da parte della Camera, dell’emendamento presentato anche su nostra proposta, che assegna ai Presidenti delle Regioni, con funzioni di Commissario di Governo per il Dissesto idrogeologico, il compito di avviare tutti gli interventi previsti nel Patto per il Sud e destinati alla mitigazione del dissesto idrogeologico con procedure e contabilità speciali. Questa modalità di attuazione, consentirà in brevissimo tempo di avviare nuovi progetti e cantieri in tutta la Calabria, cosi come abbiamo fatto in questi tre anni, realizzando gli interventi di sistemazione idrogeologica previsti in un APQ del 2010 rimasto, in grandissima parte, inattuato fino al 2014. Un ringraziamento sento di rivolgere al Ministro De Vincenti, all’intero Governo ed, in particolare, ai deputati calabresi che hanno condiviso e sostenuto la nostra azione. Come abbiamo ampiamente descritto nei documenti presentati, alla mitigazione del rischio idrogeologico abbiamo destinato oltre 350 milioni di euro, quasi il 30% di tutti i fondi assegnati alla Calabria. L’approvazione di questa norma ci mette, ora, nelle condizioni di accelerare interventi fondamentali per la sistemazione idrogeologica di parte importante del territorio calabrese».

Ecco il testo dell’emendamento:

Aggiunge i commi 301-bis e 301-ter, che dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali al finanziamento – mediante apposite delibere del CIPE – degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga). Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni – relativamente al territorio di competenza – nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Il comma 301-ter dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale gli interventi (in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Aggiunge il comma 304-bis volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 113, del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Si ricorda a proposito che, mentre il comma 2 dell’art. 113 del Codice prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti. In merito per approfondire la tematica relativa al computo della spesa per il personale della PA per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la Deliberazione n. 58/2017 della sezione ligure e la deliberazione 7/17 della sezione autonomie.