Controllo della pesca: il Parlamento Ue approva le nuove norme definitive
Tutte le catture saranno registrate digitalmente, comprese quelle della pesca sportiva. Misure di controllo più severe per i pescherecci più grandi. Sanzioni armonizzate in tutta l'Ue
[19 Ottobre 2023]
Nel 2018, la Commissione europea ha proposto una revisione del sistema di controllo della pesca per modernizzare e semplificare le regole di monitoraggio delle attività di pesca e per garantire il rispetto della Politica Comune della Pesca (PCP). Cinque anni dopo, con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove misure sul controllo delle attività di pesca.
Secondo le nuove regole, «Tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo un dispositivo di tracciamento che consenta alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Alcune imbarcazioni di piccole dimensioni potranno essere esentate da questo obbligo fino al 2030, mentre le flotte pescherecce di piccole dimensioni avranno quattro anni per adeguarsi ai nuovi requisiti».
Secondo la relatrice, la socialista spagnola Clara Aguilera, «Abbiamo raggiunto un accordo equilibrato per il settore della pesca dell’Ue. Le nuove norme di controllo saranno armonizzate e più trasparenti, con procedure completamente digitali. I pescatori avranno quattro anni per adattarsi ai cambiamenti e il settore della pesca su piccola scala beneficerà di obblighi di comunicazione semplificati. In questo modo, i deputati rispondono alla richiesta dei consumatori di informazioni sull’origine di tutti gli alimenti che consumano».
Una volta adottato formalmente dal Consiglio, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, diverse misure saranno attuate gradualmente, dando agli Stati membri e alle flotte pescherecce il tempo necessario per adattarsi.
In una nota l’Europarlamento sottolinea che «La nuova normativa Ue contribuirà a raccogliere dati più precisi anche per consentire una migliore gestione delle risorse marine. Tutti i pescherecci dell’Ue, senza eccezioni, dovranno registrare e dichiarare le proprie catture in modo digitalizzato. Ciò varrà in particolare per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco. I comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri potranno compilare e presentare una dichiarazione semplificata al termine della giornata di pesca, una volta giunti in porto e prima dello sbarco. Per la prima volta, anche le imbarcazioni che effettuano pesca a scopi ricreativi dovranno dichiarare le catture, attraverso sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione».
Il regolamento affronta anche la questione dell’armonizzazione delle sanzioni e prevede che «Sia il valore dei prodotti della pesca catturati da un peschereccio a definire il livello minimo delle ammende che saranno applicate in caso di grave violazione delle norme». Mentre per il cosiddetto margine di tolleranza – la differenza tra la stima del pesce catturato e il suo peso al porto di sbarco – «Sarà fissato al 10% per specie, con alcune eccezioni per le catture di piccoli volumi e per alcune specie particolari».
Per garantire il rispetto dell’obbligo di sbarco (che prevede che tutti pescatori sbarchino tutte le catture), «I pescherecci Ue di 18 metri o più, che possono rappresentare un rischio elevato di non conformità, dovranno avere a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, compresa la televisione a circuito chiuso, al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore della legislazione».
Gli operatori dovranno conservare le informazioni relative a tutta la catena di approvvigionamento, compresa la prima vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
L’Europarlamento conclude: «La completa tracciabilità digitale del pesce e dei suoi derivati dovrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza alimentare, a garantire una concorrenza più equa e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».