Vittoria per il Fronte Polisario che vede riconosciuta la Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi
Pesca: l’accordo Ue – Marocco non è valido perché è applicabile al Sahara Occidentale e alle acque adiacenti
L’Ue ha violato il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi e riconosce la violazione di tale diritto
[10 Gennaio 2018]
Il Sahara occidentale (Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi – Rads) è una ex colonia spagnola occupata in gran parte dal Marocco, che lo considera parte integrante del suo territorio. Il Sahara occidentale non occupato è sotto il controllo del Fronte Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro), il movimento politico e armato che governa dall’esilio in Algeria la Rasd e che, dopo aver guidato la lotta di liberazione dalla Spagna, chiede di ottenere l’indipendenza del Sahara occidentale, così come prevedono risoluzioni dell’Onu che hanno indetto un referendum mai fatto e la stessa Unione africana che riconosce la Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi.
Nel 1996 l’Unione europea e il Marocco hanno concluso un accordo di associazione e nel 2006 un accordo di partenariato sulla pesca Successivamente, nel 212 Ue e Marocco hanno firmato un accordo di liberalizzazione per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca,
Dopo un ricorso del Fronte Polisario contro il Consiglio dell’Unione europea, con una sentenza del 21 dicembre 2016 , la Corte di giustizia dichiarò che «gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l’Unione e il Marocco non erano applicabili al Sahara occidentale». Ma la causa non riguardava l’accordo di pesca, quindi la Corte non si era pronunciata sulla validità dell’accordo . il il Fronte Polisario ha contesta il protocollo dell’accordo di pesca dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che ha sospeso il trattamento della causa finché la Corte non si fosse pronunciata nella causa Western Sahara Campaign (Wsc), le cui conclusioni sono presentate oggi.
La Wsc ritiene che «Le autorità britanniche agiscano illegalmente, applicando tale accordo e, in particolare, riconoscendo un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari del Sahara occidentale certificati come prodotti originari del Marocco» e «contesta la possibilità offerta alle autorità britanniche di rilasciare licenze per pescare nelle acque adiacenti al Sahara occidentale (l’accordo prevede, infatti, che, a talune condizioni, le navi da pesca dell’Unione possano svolgere attività di pesca nelle zone di pesca del Marocco)».
La High Court of Justice chiede alla Corte di giustizia,«e un’associazione come la Wsc abbia il diritto di contestare la validità di atti dell’Unione per il mancato rispetto del diritto internazionale» e «se l’accordo di pesca sia valido alla luce del diritto dell’Unione». La Corte di giustizia Ue evidenzia che «Si tratta della prima questione pregiudiziale di validità riguardante accordi internazionali conclusi dall’Unione, nonché i loro atti di conclusione».
Oggi, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Melchior Wathelet propone alla Corte di rispondere che «E’ competente per valutare la legittimità degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, che un’associazione come la Wsc può contestare la legittimità dell’accordo di pesca e che l’accordo di pesca non è valido nella parte in cui è applicabile al territorio e alle acque del Sahara occidentale«. Per quanto riguarda la possibilità, per le persone fisiche e giuridiche, di far valere le regole del diritto internazionale nell’ambito del controllo giurisdizionale di un accordo internazionale concluso dall’Ue, l’avvocato generale considera che »le regole del diritto internazionale che vincolano l’Unione, il cui contenuto sia incondizionato e sufficientemente preciso e la cui natura ed economia non ostino al controllo giurisdizionale dell’atto contestato, devono poter essere fatte valere in giudizio» e aggiunge che «Ttali condizioni sono soddisfatte nel caso delle tre norme di diritto internazionale fatte valere dalla Wsc: 1) il diritto all’autodeterminazione, 2) il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali nella parte in cui impone che il loro sfruttamento porti beneficio al popolo del Sahara occidentale e 3) le regole del diritto internazionale umanitario applicabile alla conclusione degli accordi internazionali riguardanti lo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio occupato. L’avvocato generale conclude che tali norme possono essere fatte valere nell’ambito del controllo giurisdizionale di un accordo internazionale concluso dall’Unione».
L’avvocato generale ha poi esaminato se l’accordo di pesca e gli atti che lo approvano e lo attuano siano compatibili con tali tre norme e «In primo luogo, l’avvocato generale osserva che il popolo del Sahara occidentale è stato fino ad oggi privato dell’opportunità stessa di esercitare il diritto all’autodeterminazione nelle condizioni previste dall’Assemblea generale delle Nazioni unite. Infatti, il Sahara occidentale è stato integrato nel Marocco per via di annessione, senza che il popolo di tale territorio abbia liberamente espresso la propria volontà a tal riguardo. Poiché l’accordo di pesca è stato concluso dal Marocco sulla base dell’integrazione unilaterale del Sahara occidentale al suo territorio e dell’affermazione della sua sovranità su tale territorio, il popolo saharawi non ha liberamente disposto delle proprie risorse naturali, come previsto, purtuttavia, dal diritto all’autodeterminazione. Di conseguenza, lo sfruttamento alieutico da parte dell’Unione delle acque adiacenti al Sahara occidentale, istituito e attuato dagli atti contestati, non rispetta il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi». Poiché l’affermazione di sovranità del Marocco sul Sahara occidentale deriva da una violazione del diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi, l’avvocato generale ne deduce che «l’Unione è venuta meno al suo obbligo di non riconoscere la situazione illecita derivante dalla violazione, da parte del Marocco, del diritto all’autodeterminazione di tale popolo, nonché al suo obbligo di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione. Di conseguenza, nei limiti in cui essi sono applicabili al territorio del Sahara occidentale e alle acque a esso adiacenti, l’accordo di pesca e gli atti che lo approvano e lo attuano sono incompatibili con www.curia.europa.eu le disposizioni dei trattati che impongono all’Unione che la sua azione esterna protegga i diritti dell’uomo e rispetti rigorosamente il diritto internazionale».
Secondo l’avvocato generale «La qualità del Marocco in quanto potenza amministratrice di fatto o potenza occupante del Sahara occidentale non è tale da giustificare la conclusione dell’accordo di pesca. Da un lato, la nozione di “potenza amministratrice di fatto” non esiste in diritto internazionale. Dall’altro, il Marocco è la potenza occupante del Sahara occidentale, ma il modo in cui l’accordo di pesca è stato concluso non è conforme alle regole del diritto internazionale umanitario applicabili alla conclusione, da parte di una potenza occupante, di accordi internazionali applicabili sul territorio occupato».
Inoltre, l’avvocato generale constata che «La maggior parte dello sfruttamento previsto dall’accordo di pesca riguarda quasi esclusivamente le acque adiacenti al Sahara occidentale (le catture effettuate in tali acque rappresentano circa il 91,5% delle catture totali effettuate nell’ambito dello sfruttamento alieutico istituito dall’accordo di pesca). Ne consegue che la contropartita finanziaria versata al Marocco dall’Unione al titolo dell’accordo di pesca dovrebbe andare a beneficio pressoché esclusivo del popolo del Sahara occidentale». Ma per l’avvocato generale, «L’accordo di pesca non contiene le garanzie giuridiche necessarie affinché lo sfruttamento alieutico rechi beneficio al popolo del Sahara occidentale. In tal senso, l’accordo di pesca e gli altri atti contestati non rispettano né il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali, né le regole del diritto internazionale umanitario applicabili alla conclusione degli accordi internazionali riguardanti lo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio occupato, né, infine, l’obbligo dell’Unione di non riconoscere una situazione illecita derivante dalla violazione di tale principio e di tali regole e di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di una situazione siffatta«.
Quindi, per tutte queste ragioni, l’avvocato generale conclude che «;’accordo di pesca è invalido».
Una grande vittoria politica e legale per la Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi che farà andare su tutte le furie il Marocco che vuole continuare a sfruttare il fosfato, il petrolio, il gas e il pesce nel territorio occupato.