Negoziazioni a porte chiuse (solo 3 delegati per ogni Stato)
Bollettino da Parigi, 11° giorno – Slitta l’Accordo sul clima, trattative a porte chiuse
Il presidente Fabius annuncia il testo definitivo per domani. Le trattative continueranno nella notte
Ore decisive a Le Bourget: mentre completiamo l’analisi della nuova bozza del testo dell’Accordo di Parigi si stanno svolgendo negoziazioni a porte chiuse (solo 3 delegati per ogni Stato) in cui dovranno emergere gli ultimi punti di confronto sui pochi elementi ancora aperti: ambizione, finanza, differenziazione, loss and damage. Il nuovo testo è previsto per domani (sabato mattina).
La bozza presentata dal presidente Fabius alla plenaria del “Paris Committee” è infatti a prima vista un testo semi-definitivo, con la quasi totale rimozione delle opzioni e l’armonizzazione degli aspetti ancora aperti ieri sera: la lunga attesa (il testo era originariamente atteso per il primo pomeriggio, è poi stato rilasciato alle 21) è il frutto di un lungo lavoro diplomatico e negoziale. Ma cosa è cambiato rispetto a ieri? La convergenza è sufficiente o Parigi sta “partorendo il topolino”? Vediamo di seguito la nostra analisi delle novità rispetto alla bozza precedente, disponibile a questo link.
PREAMBOLO
Il preambolo è stato confermato, ma è stato eliminato il riferimento al riconoscimento della responsabilità storica dei Paesi Industrializzati e alla previsione che la quota delle emissioni proveniente dai Paesi in via di sviluppo potrà aumentare per consentire il raggiungimento dei loro bisogni di sviluppo sociale ed economico. E’ stato reinserito il principio dell’equità intergenerazionale, scomparso dalla precedente bozza per un errore di trascrizione. Confermati l’indicazione dei riferimenti ai diritti umani, al diritto alla salute, comunità locali, ai diritti delle popolazioni indigene, dei migranti, delle persone disabili, dei bambini e la promozione della parità di genere e l’empowerment femminile.
ART 1 DEFINIZIONI
E’ stata aggiunta una specificazione in merito al significato della Convenzione Quadro: la “Conference of the Parties” è chiarita essere la “Conference of the Parties to the Convention”: si lega dunque fortemente il nuovo testo alla Convenzione (questo punto potrebbe permettere agli Stati Uniti di non dover far ratificare l’Accordo di Parigi dal Congresso, in quanto rientrante direttamente nella Convenzione UNFCCC).
ART 2 OBIETTIVO
In merito all’obiettivo di stabilizzazione dell’aumento della temperatura, è stata scelta una delle tre opzioni: “ben al di sotto dei 2°C, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 1,5°C” . Si assicura dunque il mantenimento, almeno per ora, dell’obiettivo più ambizioso indicato dalla scienza. Eliminato invece da questa sezione il riferimento ai diritti umani.
ART 3 MITIGAZIONE
Nella sezione relativa alla mitigazione, sono state scelte opzioni di compromesso al ribasso dei livelli di ambizione in tutti i paragrafi. In particolare, è stato perso il riferimento esplicito all’obiettivo collettivo al 2050, con la sola indicazione di perseguire la neutralità delle emissioni nella seconda metà del secolo, ed è stato adottato un linguaggio estremamente vago e meno ambizioso rispetto agli sforzi individuali e differenziati. Relativamente al supporto per i paesi in via di sviluppo, è stato cancellato l’obbligo da parte dei paesi sviluppati di farsi carico di tutti i costi associati all’adempimento dei loro contributi.
Eliminato il riferimento alle responsabilità comuni ma differenziate dalle pratiche di aggiornamento dei contributi. E’ stata però definita la sessione specifica entro cui saranno definiti i periodi temporali per i target, ovvero la COP22 del prossimo anno. E’ stata poi concessa più libertà per le misure, e allo stesso tempo, eliminata la possibilità di ancorarle all’Agreement e di riferirle ufficialmente alle linee guida dell’IPCC.
Emission trading
I meccanismi di mercato sono stati esplicitati come misure utili per fini di mitigazione e adattamento. Si specifica che le Parti devono assicurare integrità dal punto di vista ambientale, un sistema di accounting robusto ed evitare il double counting, ovvero la doppia contabilizzazione degli impegni di riduzione delle emissione. Un paragrafo aggiuntivo prescrive che l’utilizzo dello mercato delle emissioni internazionali debba essere volontario e autorizzato dai singoli Paesi.
ART 3 BIS MECCANISMO REDD+
È stato utilizzato un linguaggio più forte. L’articolo sostiene che le Parti debbano intervenire per conservare i propri carbon-stock, implementando e supportando azioni per ridurre le emissioni derivanti da deforestazione e degradazione forestale. Non si fa più specifica menzione alla riduzione della povertà ed all’aumento della resilienza degli ecosistemi, sostituite dal più generico “non-carbon benefits“.
ART 3 TER MECCANISMO PER SOSTENERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il paragrafo riporta ancora due possibili opzioni per definire un nuovo meccanismo per la riduzione delle emissioni, probabilmente con destinatari i Paesi in via di sviluppo (anche questo è ancora tra parentesi). La prima proposta prevede un meccanismo per ridurre le emissioni di gas serra nei Paesi in via di sviluppo addizionalmente ai loro impegni, che sia aperto al contributo di soggetti pubblici e privati. Rispetto alla versione precedente è stato eliminato il riferimento all’integrità ambientale ed alla necessità di scongiurare i “doppi conteggi”.
La seconda proposta ipotizza invece un meccanismo per ridurre le emissioni non legate ad i meccanismi di mercato, che riguardi mitigazione, adattamento, trasferimento tecnologico e capacity-building. In questo caso si indica espressamente che il meccanismo dovrebbe avere un approccio non di mercato, e che potrebbe contenere anche misure per una gestione forestale sostenibile. In entrambi i casi, è confermato che le modalità e le procedure sarebbero definite nella prima sessione della CMA (meeting delle Parti aderenti al nuovo Accordo).
ART 4 ADATTAMENTO
È stato rimosso il riferimento alle responsabilità comuni ma differenziate dei diversi paesi. D’altro canto, è stato riconosciuto come all’inasprirsi delle conseguenze del cambiamento climatico corrisponda una minore efficacia delle iniziative di adattamento. Strategie che dovranno essere comunicate pubblicamente su un registro gestito dal Segretariato. Infine è scomparso ogni riferimento ad una revisione quinquennale degli obiettivi sul tema prefissati.
ART 5 LOSS & DAMAGE
L’importanza di evitare, minimizzare e contrastare le perdite e i danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico è stata pienamente riconosciuta: l’articolo sul Loss and Damage, infatti, è stato mantenuto come articolo a sé stante. Ciononostante, la nuova versione dell’Agreement prevede due opzioni, la prima delle quali consta di un solo articolo estremamente generico che – se scelto – relegherebbe il tema ad un ruolo marginale; la seconda opzione, al contrario, andrebbe a specificare le perdite ed i danni da considerare, nonché le misure da intraprendere per il loro contrasto.
Non è ancora stato definito se il meccanismo, ideato per porre rimedio alle perdite ed ai danni dovuti al cambiamento climatico, debba essere quello definito nel documento approvato a Varsavia (rinforzato), oppure un nuovo meccanismo da creare ex-novo durante l’attuale Conferenza. L’istituzione di una Climate Change Displacement Coordination Facility a supporto dei futuri rifugiati climatici è stata, infine, eliminata dalla nuova bozza.
ART 6 FINANZA
Rimane invariato l’obiettivo generale, mentre si definisce l’obiettivo di mobilitare risorse finanziarie da parte dei paesi sviluppati verso quelli in via di sviluppo, sia per le azioni di mitigazione sia di adattamento; il tutto è però ancora tra parentesi e quindi soggetto a discussione, in particolare nel definire se i nuovi finanziamenti dovranno essere addizionali, adeguati, prevedibili, accessibili, sostenibili e scalabili. Le altre Parti possono contribuire con risorse ma solo su base volontaria e complementare, incluse iniziative di cooperazione verso i paesi del Sud del mondo.
E’ stato definito che siano i Paesi industralizzati a dover assumere la leadership nella mobilitazione delle risorse, con un ruolo significativo dei fondi pubblici, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze e specificità dei Paesi in via di sviluppo. Le risorse finanziarie dovranno essere mobilitate a partire da una base di 100 miliardi di dollari l’anno, con un impegno progressivo che vada oltre i precedenti sforzi, da ottenere definendo obiettivi di breve periodo quantificabili per il post 2020 da stabilire e rivedere periodicamente.
Nella ripartizione delle risorse, sono stati tolti i riferimenti ad un’equa distribuzione regionale delle risorse finanziarie, ed alla menzione ad un approccio che tenga conto della questione di genere. E’ invece conservato il riferimento ad un equilibrio tra i fondi destinati alla mitigazione e quelli destinati all’adattamento. Le istituzioni legalmente vincolate all’Accordo devono assicurare l’accesso alle risorse finanziarie in modo efficiente, attraverso procedure semplificate di approvazione ed immediato supporto riservate ai Paesi in via di sviluppo (in particolare LDC, SIDS e Stati Africani, menzionati tra parentesi); è stato infine tolto il riferimento al meccanismo Loss and Damage da questa sezione.
Le Parti devono comunicare, con cadenza biennale, in merito alle proprie previsioni di mobilitazione di capitali, fornendo informazioni a carattere qualitativo e quantitativo sulle risorse finanziarie pubbliche da destinare ai Paesi in via di sviluppo Parti dell’Accordo.
ART 7 SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Tutte le parentesi sono state tolte. E’ stato eliminato il riferimento all’accelerazione ed estensione dello sviluppo e trasferimento tecnologico, ma al tempo stesso è stato scelto un termine più stringente riguardo al rafforzamento delle azioni cooperative in tale ambito (shall invece che should). Sono stati rimossi anche gli esempi di azioni da intraprendere, tra cui il riferimento alla necessità di affrontare le barriere al trasferimento tecnologico.
Eliminato anche il riferimento al ruolo dell’innovazione nel provvedere alla diffusione di fonti d’energia accessibili ed affidabili. E’ stato specificato che i Paesi Sviluppati (e non tutte le Parti) debbano fornire supporto (incluso quello finanziario) per l’implementazione del suddetto articolo. E’ stato tuttavia rimosso il riferimento ad una regolare comunicazione delle Parti sui progressi relativi all’implementazione delle azioni di supporto.
ART 8 CAPACITY-BUILDING
Nell’ambito dell’accordo, il capacity-building dovrebbe potenziare la capacità di intraprendere azioni effettive in risposta al cambiamento climatico. L’articolo è rimasto in larga parte immutato rispetto alla versione precedente. I destinatari del capacity building sono stati individuati nei Paesi in via di sviluppo, in particolare quei Paesi con minori capacità come i Paesi meno sviluppati (LDCs), i piccoli Stati insulari (SIDS) e i Paesi Africani. Rimane un unico punto in sospeso: il riferimento al fatto che le misure di capacity-building debbano rafforzare la capacità e l’abilità dei Paesi in via di Sviluppo in accordo con i principi della Convenzione.
ART 9 TRASPARENZA (delle azioni e del supporto)
Sono ancora aperte le tre opzioni riguardo al tipo di transparency framework che verrà stabilito. La principale differenza tra le opzioni appare un’eventuale differenziazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo. E’ stato rimosso il riferimento ai principi ed alle disposizioni della Convenzione come elementi-guida per il transparency framework. Le informazioni fornite dalle Parti per le procedure di revisione comprenderanno gli inventari nazionali di gas serra e le proiezioni future delle emissioni, i progressi rispetto agli obiettivi di mitigazione e quelli relativi all’adattamento.
ART 10 GLOBAL STOCK TAKE
Sono state rimosse le parentesi al riferimento al principio di equità nelle valutazioni sullo stato di attuazione del nuovo accordo, con la prima sessione di verifica prevista per il 2023.