Bonifiche, senza un Commissario straordinario i siti orfani stanno rimanendo tali
Nel 2020 sono stati stanziati 100 mln di euro, ma non è dato sapere quanti interventi siano stati conclusi né se tutti i siti interessati sono stati censiti
Col decreto del 29 dicembre 2020 venne varato il “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”.
In seguito a questo provvedimento di base, il 30 gennaio dell’anno successivo (2021) venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dell’Ambiente del 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, furono destinati 105.589.294 euro per la bonifica dei siti orfani.
I fondi stanziati, vennero ripartiti per le annualità 2019-2024 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a seconda delle quote individuate in un’apposita tabella allegata al decreto e calcolate sulla base di specifici criteri di assegnazione.
In sostanza, ogni Regione e Provincia autonoma provvede autonomamente, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari, in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche.
Le risorse possono essere destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.
Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione, nell’ambito di specifici accordi, dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire.
Negli accordi sono individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.
Occorre precisare che gli interventi sui siti orfani si qualificano come interventi in danno e, pertanto, ai sensi della vigente normativa (art. 6, comma 4, del decreto del 29 dicembre 2020) si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse (il quale dovrà dunque agire in rivalsa nel momento in cui il soggetto responsabile verrà individuato), e in tal caso potranno applicarsi le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale).
Attualmente le Amministrazioni che hanno candidato siti orfani al finanziamento di cui al più volte citato decreto risultano essere venti; un numero analogo ha sottoscritto accordi con la Direzione generale competente del ministero, che successivamente sono stati registrati dai competenti organi di controllo.
Curiosando tra i dati pubblicati sul sito ufficiale del ministero dell’Ambiente si evidenzia come i siti orfani censiti e presentati da ogni singola regione abbiano seguito un percorso non sempre facile da percepire, e che lascia l’incertezza che tutte le aree da bonificare siano state veramente censite.
Rimarco, ad esempio, il fatto che la regione Sicilia ha censito un solo sito orfano nell’area di Gela – come la regione Molise – mentre la regione Veneto ne ha censiti otto, tante quante la Regione Toscana.
Scottati dall’esperienza dei cosiddetti Siti d’interesse nazionale (Sin), che nella maggior parte dei casi a distanza di più di un ventennio non sono stati ancora bonificati, se non in piccolissime parti, sarebbe auspicabile si creasse almeno per i siti orfani un ufficio di Commissario straordinario che venga messo nella condizione di poter dialogare con le Regioni interessate, e seguire lo svolgimento dei lavori oltre ad informare i cittadini sulla reale progressione dei lavori di bonifica.
Di aree Sin irrisolte tipo Piombino, Priolo o Bagnoli, solo per citarne alcune, ne abbiamo viste anche troppe.