Decreto “Cura Italia”, le modifiche al deposito temporaneo rifiuti spiegate
La nuova norma non indica una durata nel tempo delle modifiche introdotte, che sembrano quindi destinate ad essere permanenti. In attesa del recepimento della Direttiva U.E. 2018/851
Ci siamo occupati poco tempo fa della disciplina del “”deposito temporaneo” dei rifiuti, che viene definito dall’ art.183, comma 1, lett. bb) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose”.
Le modifiche introdotte sul criterio quantitativo
La Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – cd. “Cura Italia” , entrato in vigore il 14 maggio 2020, ha modificato la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti. L’articolo 113-bis, introdotto in sede di conversione, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti. Più precisamente, dispone:
«Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».
Il punto 2 della disciplina deldeposito temporaneo di rifiuti è quello che definisce i limiti del c.d. “criterio temporale” e del c.d. “criterio quantitativo” (l’azienda è facoltizzata a scegliere l’uno o l’altro per i propri rifiuti).
A seguito dell’entrata in vigore della l.n.27/2020 il quantitativo di rifiuti in deposito che obbliga il produttore ad asportarli passa da 30 a 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Il “criterio temporale” massimo, nel testo vigente prima delle modifiche, obbligava il produttore che non avesse superato i limiti del criterio quantitativo ad asportare i rifiuti almeno ogni 12 mesi, mentre a seguito dell’entrata in vigore della l.n.27/2020 il termine massimo per l’asportazione dei rifiuti (quando non si sono superati i limiti del criterio quantitativo) passa da 12 a ben 18 (diciotto) mesi.
Ci si può ora chiedere se le modifiche introdotte alla disciplina del deposito temporaneo, nell’ambito di una norma finalizzata a contrastare l’emergenza “coronavirus”, debbano considerarsi “temporanee” o dirette a modificare permanentemente la suddetta disciplina.
La nuova norma non indica una durata nel tempo delle modifiche introdotte, che sembrano quindi destinate ad essere permanenti.
Si deve però rilevare che è in questi giorni oggetto del parere obbligatorio ma non vincolante delle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva U.E. 2018/851, che apporta modifiche significative alla disciplina della gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.
In tale schema di decreto la disciplina del deposito temporaneo è esattamente quella di cui al Dlgs 152/2006, prima delle modifiche introdotte dal Decreto “Cura Italia”.
Vedremo quindi, quando il decreto legislativo di recepimento della Direttiva U.E. 2018/851 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale se il testo relativo al deposito temporaneo sarà quello precedente oppure quello successivo al Decreto “Cura Italia”.
Deposito temporaneo, stoccaggio e abbandono di rifiuti nella giurisprudenza
In merito alla sanzione applicabile alla condotta consistente nel mancatorispetto di uno o più dei requisiti previsti dalla legge per il concretizzarsi del « deposito temporaneo », si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità. Si veda, ex multis: CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. 3 SENT. 21024 DEL 05/05/2004
“In tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione;
si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l’autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall’art. 6 lett. m) del D.lgs . n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti;
si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.”
In materia di deposito temporaneo, e di distinzione tra tale istituto e quelli a) del deposito incontrollato o abbandono o b) del deposito preliminare o c) della messa in riserva, la giurisprudenza si è espressa nel modo seguente:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30 novembre 2006, Sentenza n. 39544
“In materia di rifiuti quando il deposito esula dai confini di quello temporaneo, esso può integrare alternativamente:
- a) gli estremi del deposito incontrollato o abbandono, sanzionato a seconda dei casi come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 o come reato contravvenzionale ai sensi dell’art. art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- b) gli estremi del deposito preliminare (o stoccaggio), che, essendo una forma di gestione dei rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata, è sanzionato come contravvenzione dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006;
- c) una messa in riserva (o stoccaggio) in attesa di recupero, che è sempre soggetta ad autorizzazione, in quanto configura un ulteriore forma di gestione dei rifiuti (punto R. 13 allegato C dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006).
Alcune sentenze hanno adottato la prima soluzione (Cass. Sez. III, n. 20780 dell’11.4.2002, Brustia, rv. 221883; Cass. Sez. III n. 9057 del 22.1.2003, Costa, rv. 224172), altre hanno adottato la seconda (Cass. Sez. III, n. 7140 del 21.3.2000, Eterno, rv. 216977; Cass. Sez. III, n. 14762 del 5.3.2002, Amadori, rv. 221576). Sicché, la scelta fra le varie opzioni dipende soltanto dagli elementi specifici della fattispecie concreta. Pertanto, quando non ricorre un deposito temporaneo, si configura un deposito preliminare se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando è “definitivo” nel senso che non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero”.