L’autorizzazione unica ambientale: cos’è e come funziona
L’Autorizzazione unica ambientale [1] è stata istituita dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il richiamato articolo dispone, tra l’altro, che:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è stata prevista dal legislatore quale risposta alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale per il tramite del Suap, mantenendo peraltro un elevato livello di tutela dell’ambiente .
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a due grandi categorie di soggetti:
- alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita Pmi) , che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere contestualmente.
- a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
In ogni caso però le disposizioni del Regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (Via) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Dlgs 152/2006 e s.m., ai sensi del quale: “4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.”
Va ricordato cha la disposizione di cui sopra ha valore solamente per gli impianti di competenza statale, affinché si producano i medesimi effetti per gli impianti di competenza regionale è necessario che la Regione ove è localizzato un impianto abbia posto in essere una normativa analoga a quella di cui alla norma statale sopra riportata.
Definizioni
Sono definite: a) autorizzazione unica ambientale il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3[2]; b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente è dunque individuata ope legis nella Provincia e soltanto un provvedimento di rango legislativo posto in essere da ciascuna Regione potrà attribuire ad un diverso ente locale la potestà e le funzioni di autorità competente; c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.
I soggetti responsabili dell’attuazione del nuovo Regolamento sono, in primo luogo, il Suap, al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell’A.U.A. e, di conseguenza, le Autorità competenti per le Autorizzazioni comprese nell’A.U.A. (Stato, Regioni ed Enti locali) secondo la ripartizione di competenze prevista già dalla vigente normativa ed ispirata ai principi di sussidiarietà e efficienza dell’ azione amministrativa ; d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) sportello unico per le attività produttive (Suap): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Come già ciascuna singola normativa ambientale di settore, anche la disciplina dell’A.U.A. contiene sia la nozione di “modifica” che quella, assai più rilevante, di “modifica sostanziale di un impianto”. Com’ è noto le cit. discipline di settore ricollegano all’esistenza di una “modifica sostanziale” l’obbligo per il gestore di rinnovare la procedura autorizzatoria mediante il procedimento ordinario previsto dalle norme di riferimento.
Viene definito: f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente; g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.
La nozione di “modifica sostanziale di un impianto” non disciplina autonomamente e non fornisce i criteri che definiscono come sostanziale una modifica, ma rinvia a quelli già stabiliti delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale, ma poi però aggiunge e sottolinea “ in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.
L’omologa nozione fornita dalla lett.l-bis[3] dell’art.5, in relazione agli istituti della VIA, della VAS e dell’AIA, è alquanto diversa in quanto non fa riferimento, come quella di cui sopra, alla possibilità che la modifica produca effetti negativi e significativi sull’ambiente, bensì al concreto prodursi di tali effetti. La valutazione in merito al prodursi di tali effetti spetta all’autorità competente.
L’autorizzazione unica ambientale e gli atti sostituiti
L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3“, cioè: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’ inquinamento acustico ); f) autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette esclusivamente ad obbligo di comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell’ A.U.A., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap.
Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all’articolo 20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
I commi 4, 5, e 6 definiscono il contenuto dell’A.U.A. , che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali, ne stabiliscono la durata pari a quindici anni stabilendo, per quanto riguarda l’autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni .
In particolare viene affermato che l’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto 152/2006 , i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’ attività e dall’impianto e’ tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
Come detto l’autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
[1] Per approfondimenti mi permetto di rinviare al mio “La nuova disciplina dell’A.U.A. e dell’A.I.A”, ed. Maggioli, settembre 2013.
[2] Si veda il paragrafo successivo.
[3] “l-bis ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.”